Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Abruzzo n. 429 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, intervenuta prima dell’introito della causa per la delibazione del merito, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte attrice abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. La definizione in rito della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 06/12/2022, recante “Variante planovolumetrico Viale Mazzini – Zona per Attrezzature socio-sanitarie”, nonché la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e tutti gli atti prodromici e successivi collegati. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Nel corso del giudizio, con nota depositata in data 28 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Tribunale ha richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ne consegue che il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, come nel caso di specie, con richiamo al precedente del Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
La peculiarità della vicenda e la sua definizione in rito hanno giustificato la compensazione delle spese processuali tra le parti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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