Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Abruzzo n. 9 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi una declaratoria in conformità. Tale principio si applica anche al giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione confinante con un complesso produttivo, aveva diffidato il Comune ad applicare la sanzione prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e a procedere alla demolizione d’ufficio. Avverso il silenzio serbato dal Comune su tale diffida, il ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 117 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la nomina di un commissario ad acta.
La società controinteressata si era costituita in giudizio, mentre il Comune era rimasto contumace. Successivamente, il ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, in considerazione della sospensione cautelare, disposta dal Consiglio di Stato, della sentenza di cui chiedeva l’attuazione. La società controinteressata aveva altresì dichiarato di aver adempiuto alla demolizione entro il termine fissato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso per silenzio era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente con la nota del 27 ottobre 2025.
Il TAR ha richiamato il principio generale del processo amministrativo secondo cui l’azione è nella piena disponibilità della parte ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Nell’ambito di tale disponibilità, la parte può legittimamente dichiarare di aver perso ogni interesse alla definizione del giudizio.
In tale evenienza, ha precisato il Tribunale, il giudice non dispone né del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter decidere nel merito.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, imponendosi una declaratoria in conformità al principio dispositivo.
Il TAR ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della società controinteressata, in ragione degli sviluppi della vicenda, e ha dichiarato nulla la condanna alle spese nei confronti del Comune, rimasto contumace.
Nota della Redazione
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