Condanna per falsificazione di documenti ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2998 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., in materia di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, integra un presupposto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto incide sul controllo delle frontiere e sulla sicurezza pubblica. L’Amministrazione non è tenuta a rilasciare il titolo quando il giudizio di pericolosità sociale sia sorretto da una condanna per tale tipologia di reati. Le circostanze derogatorie previste dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non operano automaticamente: incombe sullo straniero l’onere di allegare e provare l’effettività dei legami familiari o para-familiari invocati. La mera affermazione dell’esistenza di una relazione affettiva, priva di qualsiasi riscontro, non è idonea a fondare il bilanciamento tra interesse pubblico e vita familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera presente in Italia dal 2006, aveva ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa nel 2009 e nel 2019 presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura notificava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, valutate le memorie difensive, rigettava l’istanza con provvedimento del 24 giugno 2019.

Il diniego si fondava sulla condanna riportata dall’interessata nel 2013 alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 497 bis, 476 e 482 cod. pen., commessi nel 2008 e interamente espiata mediante affidamento in prova ai servizi sociali. La ricorrente impugnava il provvedimento lamentando la mancata considerazione della propria condizione familiare, avendo assunto una stabile relazione con un cittadino italiano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal presupposto ostativo individuato dall’Amministrazione. La condanna per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. attiene al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, come precisato dalla Questura, incide sul controllo delle frontiere e costituisce indice di un comportamento non conforme alle regole poste a salvaguardia dello Stato.

Da tale qualificazione il Tribunale trae la ragionevolezza e correttezza della decisione di non procedere al rilascio del titolo. La valutazione amministrativa non è sindacabile nel merito quando si fonda su un titolo di reato che il legislatore e la prassi amministrativa riconnettono alla tutela della sicurezza pubblica.

Il Collegio passa poi alle circostanze derogatorie dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che consentirebbero di superare il diniego in presenza di legami familiari qualificati. Sul punto la motivazione è netta: la ricorrente non ha effettuato alcun ricongiungimento familiare e non ha dimostrato l’esistenza del presunto rapporto para-familiare. L’affermazione resta priva di riscontro, non essendo nemmeno indicato il nome dell’asserito convivente né le circostanze attraverso cui la relazione si sarebbe estrinsecata.

Il richiamo all’art. 8 CEDU e al bilanciamento tra interesse collettivo e vita familiare non trova dunque applicazione utile. Il giudice amministrativo non nega il rilievo del diritto alla vita familiare, ma lo condiziona alla prova effettiva del legame, che nella specie manca. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso respinto.

Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto della difesa meramente formale dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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