Ottemperanza al giudicato con assegnazione della carta docente (TAR Abruzzo n. 155 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro entro un termine perentorio, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere esclusa in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto e della natura dell’obbligazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, mentre gli atti vanno trasmessi alla Corte dei Conti per la verifica di eventuali profili di danno erariale.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del docente, della somma di €1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione non provvedeva all’esecuzione del titolo entro il termine di centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva per ottenere la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva preliminarmente la mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara e accoglie il ricorso. L’Amministrazione è quindi tenuta al pagamento della somma di €1.000,00, da erogare tramite l’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.

Il Collegio assegna all’Amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, cui è riconosciuto un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Le spettanze del commissario, poste a carico dell’Amministrazione, saranno liquidate con separato decreto.

Il Collegio esclude la condanna alle penalità di mora, valorizzando l’importo contenuto della somma dovuta e la circostanza che interessi e rivalutazione sono comunque riconosciuti. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in €400,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Infine, il TAR dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, per la verifica di eventuali profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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