Superamento esami di Stato con riserva rende improcedibile il ricorso (TAR Basilicata n. 291 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, impugnata dinanzi al giudice amministrativo e superata mediante ammissione con riserva, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio qualora il candidato superi positivamente l’esame. Il positivo apprezzamento globale del candidato, espresso dalla commissione d’esame, assorbe l’iniziale giudizio di non ammissione formulato dal consiglio di classe. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Lo studente veniva dichiarato non ammesso all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026 dal consiglio della classe. Avverso tale provvedimento, comunicato con nota del 12.06.2026, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

Il Tribunale, con decreto monocratico del 17.06.2026, ammetteva con riserva lo studente a partecipare agli esami. Il candidato superava positivamente la prova, conseguendo la votazione finale di 66/100, con verbalizzazione pubblicata in data 29.06.2026.

La Motivazione del TAR

Il giudice amministrativo ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, su conforme richiesta del ricorrente. Il Tribunale ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, in forza del quale il superamento dell’Esame di Stato da parte del candidato ammesso con riserva dal giudice amministrativo sottende un sopraggiunto positivo apprezzamento globale dello stesso.

Detto principio è stato richiamato dal collegio con riferimento a numerosi precedenti, tra cui TAR Sicilia, sez. II, n. 2130 del 16.07.2026, TAR Toscana, sez. IV, n. 745 del 20.04.2026, TAR Valle d’Aosta, sez. I, n. 2 del 02.01.2025, TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 62 del 02.02.2023, TAR Lazio, sez. II, n. 6222 del 05.06.2018 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 438 del 14.02.2005.

Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, ravvisando giusti motivi in ragione del complessivo assetto della vicenda. Ha altresì ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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