Trasferimento per incompatibilità ambientale: la cautela può individuare una sede alternativa (TAR Basilicata n. 60 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato, disposto ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, deve essere assistito da un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’assegnazione ad una determinata sede, atteso che l’esigenza di allontanamento dall’ambiente di origine non implica di per sé l’impossibilità di svolgere le medesime funzioni presso altra sede. In sede cautelare, il giudice amministrativo, valutata la fondatezza del fumus, può sollecitare l’Amministrazione a valutare soluzioni alternative al trasferimento, ed è legittimato ad individuare una sede di servizio diversa da quella stabilita, purché compatibile con le esigenze investigative e processuali che avevano giustificato il provvedimento. La prossimità della sede al luogo di residenza e la tutela delle condizioni di salute del dipendente costituiscono elementi rilevanti nel bilanciamento degli interessi operato in sede cautelare.
Il Fatto
Un Ispettore della Polizia di Stato impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia aveva disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, il suo trasferimento immediato dal Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS-, per motivi di incompatibilità ambientale. Il provvedimento era motivato dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico. L’interessato aveva già ottenuto un’ordinanza cautelare favorevole da questo Tribunale, con la quale era stata chiesta all’Amministrazione la valutazione di un trasferimento presso una sede più vicina al luogo di residenza.
A seguito di tale sollecitazione, l’Amministrazione, con un nuovo decreto del 9.2.2026, confermava il trasferimento originario, dando così luogo alla proposizione di motivi aggiunti. Il ricorrente chiedeva quindi la sospensione anche di quest’ultimo provvedimento, insistendo per l’assegnazione ad una sede alternativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur ritenendo non necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento in quanto l’attività amministrativa successiva all’ordinanza cautelare si inseriva in un procedimento già avviato, ha ritenuto fondata la domanda cautelare.
La valutazione è stata condotta alla luce delle specifiche circostanze del caso. In primo luogo, è stata richiamata la precedente ordinanza di questo Tribunale, che aveva già segnalato l’opportunità di un trasferimento verso una sede più vicina alla residenza, in ragione delle esigenze familiari e delle particolari condizioni di salute del dipendente. Tale indicazione non aveva trovato seguito nel decreto di conferma.
In secondo luogo, il Collegio ha valorizzato il parere del Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, secondo cui non appariva opportuno il trasferimento del ricorrente nell’ambito della medesima provincia di provenienza, atteso il suo coinvolgimento in un procedimento penale per fatti ivi commessi. Tale circostanza, infatti, avrebbe imposto alle autorità giudiziarie locali di avvalersi, per ragioni d’ufficio, di un indagato nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, creando una situazione di potenziale criticità.
Tuttavia, la Corte ha osservato che il destinatario di un trasferimento per incompatibilità ambientale può continuare a svolgere le stesse mansioni presso una sede diversa. La necessità di allontanamento dall’ambiente di origine, infatti, non implica quella di un allontanamento massimo dalla residenza. Accogliendo l’istanza cautelare, il TAR ha quindi disposto il trasferimento del ricorrente, nelle more del giudizio di merito, presso la sede della Polizia Stradale di -OMISSIS-, molto più vicina al luogo di residenza, fissando contestualmente l’udienza pubblica di merito a breve distanza, a circa un mese di distanza, per la definizione della controversia.
Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, mentre è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente a tutela della sua dignità.
Nota della Redazione
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