Silenzio inadempimento improcedibile per esecuzione tardiva dell’istanza (TAR Basilicata n. 542 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di impugnazione del silenzio inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. qualora l’amministrazione, sebbene dopo la scadenza del termine di cui all’art. 2 legge n. 241/1990 e dopo la notifica del ricorso, provveda sull’istanza del privato, adottando l’atto o eseguendo l’attività richiesta. L’interesse alla decisione sul silenzio viene meno quando la funzione dell’istanza risulta comunque soddisfatta, non rilevando il carattere tardivo dell’intervento dell’ente, salva la questione del risarcimento del danno che resta estranea al giudizio in mancanza di domanda.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di terreni nel Comune di Maratea, aveva presentato due istanze: la prima volta ad ottenere accertamenti su presunti abusi edilizi realizzati su fondi gravati da vincolo paesaggistico e idrogeologico, la seconda per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica relativi ai propri terreni. Dopo la diffida del 4.7.2025, il Comune aveva riscontrato solo in parte le richieste, invitando la ricorrente a concordare un sopralluogo e a integrare la documentazione catastale.
La ricorrente, ritenendo il silenzio formatosi sulle istanze, notificava ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente alla conclusione del procedimento. Nelle more del giudizio, il Comune ha effettuato l’accertamento edilizio richiesto e rilasciato i certificati di destinazione urbanistica, come riferito dal difensore in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la ricorrente, all’udienza camerale, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione comunale ormai soddisfatto le istanze con l’esecuzione dell’accertamento e il rilascio dei certificati. Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse alla decisione.
La sentenza sottolinea che l’interesse processuale è venuto meno perché l’attività sollecitata è stata compiuta, realizzando la finalità pratica perseguita dalla ricorrente. La circostanza che l’azione amministrativa sia intervenuta tardivamente, ovvero dopo la formazione del silenzio e la proposizione del ricorso, non elide la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’oggetto del giudizio sul silenzio è costituito dall’obbligo di provvedere, che risulta ormai adempiuto.
Il Tribunale ha escluso la condanna alle spese, attesa la mancata costituzione del Comune. Ha inoltre precisato che il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente, in considerazione dell’omessa notifica del ricorso al controinteressato e della notifica effettuata presso l’indirizzo PEC del Comune, anziché presso l’indirizzo RegInde come previsto dalla disciplina processuale.
Nota della Redazione
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