C.T.U. ex art. 67 c.p.a. sul diritto del minore a terapie adeguate (TAR Calabria n. 182 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. ove necessario per accertare lo stato di salute del minore e la coerenza terapeutica delle prescrizioni sanitarie, anche al fine di valutare la fondatezza della domanda di accertamento del diritto a ricevere cure adeguate in via diretta o indiretta. La fissazione dell’udienza pubblica di merito può soddisfare le esigenze cautelari quando l’istruttoria sia indispensabile per la decisione e non sussista pregiudizio grave e irreparabile nelle more. L’onere di anticipazione delle spese peritali grava sulla parte ricorrente, salva la regolazione definitiva delle spese all’esito del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore affetto da una patologia, impugnavano il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla presa in carico del minore per la terapia richiesta, alla luce della L. 134/2015, nonché il risarcimento del danno per aver dovuto provvedere privatamente a una terapia che avrebbe dovuto essere garantita dall’ASP. L’amministrazione si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, rigettando la domanda cautelare di sospensione ma disponendo la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, ha ritenuto che le esigenze del minore potessero essere soddisfatte dalla trattazione accelerata della causa nel merito, in occasione della quale sarebbe stata esaminata anche la domanda risarcitoria. In tale prospettiva, il Collegio ha ravvisato la necessità di disporre una C.T.U. ai sensi dell’art. 67 c.p.a., al fine di scrutinare la domanda di accertamento del diritto del minore a ricevere cure adeguate.

I quesiti peritali sono stati articolati su quattro profili: accertamento delle condizioni cliniche attuali del minore e coerenza del trattamento prescritto dall’ASP nel 2021; esame delle evidenze scientifiche della terapia richiesta, in termini di appropriatezza e in raffronto ad altre terapie; verifica dell’inerenza delle cure rispetto alle patologie accertate, anche alla luce delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di autismo; determinazione della durata del trattamento riabilitativo utile e delle ore settimanali di terapia.

Il Tribunale ha nominato il consulente tecnico d’ufficio e ha disciplinato compiutamente il procedimento peritale, assegnando i termini per il giuramento, la comunicazione dell’inizio delle operazioni, la corresponsione dell’anticipo di € 500,00 a carico della parte ricorrente, l’eventuale nomina dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale.

Ha inoltre disposto che la parte ricorrente effettui una più puntuale produzione documentale riguardante la terapia riabilitativa erogata, con deposito separato dei documenti e corredati da un foliario dettagliato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’amministrazione intimata, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *