Ottemperanza per la carta del docente: nomina del Commissario ad acta senza astreinte (TAR Campania n. 1438 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che si sia costituita solo formalmente e non abbia dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal giudicato è inadempiente. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un Commissario ad acta, il quale deve compiere ogni atto necessario al pagamento, non potendo opporre la carenza di fondi di bilancio. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando sussistano altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accertato il suo diritto a usufruire della c.d. “carta del docente” per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Constatato il perdurante inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al decisum, la condanna al pagamento delle somme e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il deposito era avvenuto nel rispetto del termine perentorio di cui agli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente prima di tale scadenza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Richiamando il principio per cui l’onere di dimostrare l’esecuzione del giudicato grava sul debitore pubblico, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Commissario è tenuto ad allocare la somma in bilancio e a reperire i fondi, essendo espressamente escluso che la mancanza di disponibilità possa legittimare l’inerzia nell’esecuzione del giudicato.

Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), il Collegio, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, per il debitore pubblico, un autonomo limite rispetto alla manifesta iniquità, rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale principio, il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative idonee a giustificare il mancato accoglimento della domanda di condanna all’astreinte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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