Carta docente: verificato l’interesse all’ottemperanza, il giudice ordina la prova dell’erogazione (TAR Campania n. 1363 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione deduca di avere già dato esecuzione alla sentenza, la mera allegazione dell’avvenuto adempimento non è sufficiente a dimostrare la completa ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza è tenuto a verificare l’effettiva e integrale esecuzione del giudicato e, a tal fine, può disporre approfondimenti istruttori, onerando l’amministrazione della produzione della documentazione comprovante l’avvenuta erogazione delle somme riconosciute in favore del ricorrente. L’accertamento della completezza dell’adempimento costituisce presupposto necessario per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la conseguente decisione sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’attribuzione del beneficio economico della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo. Avendo constatato la mancata ottemperanza dell’amministrazione nel termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita, sostenendo di avere già provveduto al pagamento del voucher dovuto.

La Motivazione della Corte

I giudici hanno rilevato che, a differenza di quanto avvenuto in altri giudizi trattati nella medesima udienza, l’amministrazione intimata non aveva prodotto una puntuale nota recante l’indicazione delle annualità e dell’importo che sarebbero stati oggetto di pagamento. Tale carenza documentale ha impedito al Collegio di verificare l’avvenuta completa ottemperanza alla sentenza azionata, la quale aveva riconosciuto il diritto al beneficio per più annualità scolastiche, per un importo complessivo determinato.

Il Collegio ha quindi ritenuto necessario onerare il Ministero di depositare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante l’effettiva erogazione delle somme indicate nella sentenza a titolo di carta docente. L’incombente istruttorio è stato disposto al fine di accertare se l’adempimento dell’amministrazione sia stato completo e corrispondente a quanto statuito dal giudice del lavoro.

La Corte ha evidenziato che la verifica dell’integrale ottemperanza costituisce un passaggio indispensabile prima di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere e di pronunciarsi sulle spese del giudizio. L’ordinanza, pertanto, non ha definito il giudizio ma ha disposto il rinvio alla successiva udienza camerale per il prosieguo della trattazione del ricorso, la cui valutazione nel merito, in rito e sulle spese rimane impregiudicata.

La decisione conferma che nel giudizio di ottemperanza l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’amministrazione, la quale non può limitarsi a una generica allegazione dell’avvenuto pagamento, ma è tenuta a fornire la prova documentale dell’effettiva erogazione delle somme riconosciute in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *