Licenza di porto di pistola per difesa personale e rigetto dell’istanza di rinnovo: la valutazione delle esigenze lavorative dell’istante non richiede una motivazione distinta quando l’Amministrazione ha adeguatamente considerato la qualifica di Ispettore di Polizia locale (TAR Emilia-Romagna n. 234 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale va respinta quando, all’esame sommario proprio della fase cautelare, l’atto impugnato presenti un’articolata e ampia motivazione che non rende favorevolmente apprezzabili le censure dedotte in ricorso. L’Amministrazione, nel valutare l’istanza, ha l’onere di considerare adeguatamente le esigenze lavorative del richiedente, ma non è tenuta a una motivazione distinta e specifica su ciascuna di esse quando la complessiva valutazione, anche con riferimento alla qualifica professionale dell’istante, risulti congruamente espressa. La valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo della licenza implica un apprezzamento discrezionale che, in sede cautelare, non può essere sostituito da quello del giudice amministrativo se non emerga una manifesta illogicità o un evidente travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una qualifica di Ispettore di Polizia locale presso un Comando, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. La Prefettura competente rigettava l’istanza con decreto del 14 maggio 2026, notificato il successivo 20 maggio, ritenendo insussistenti i presupposti per il rinnovo del titolo. Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, chiedendo l’annullamento dell’atto, previa sospensione della sua efficacia in via cautelare. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella camera di consiglio del 28 luglio 2026, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei criteri di cui all’art. 55 cod. proc. amm., incentrati sulla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Collegio ha ritenuto che, pur nella fase sommaria della cognizione, non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
In primo luogo, il Tribunale ha considerato che il provvedimento impugnato presenta un’articolata e ampia motivazione, tale da rendere non favorevolmente apprezzabili le censure dedotte in ricorso. La completezza della motivazione dell’atto amministrativo assume rilievo decisivo nella delibazione cautelare, dal momento che non emergono profili di evidente illegittimità tali da giustificare la sospensione degli effetti del diniego.
In secondo luogo, il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione abbia operato un’adeguata valutazione delle esigenze lavorative del ricorrente, correlate alla sua qualifica di Ispettore di Polizia locale. Tale valutazione, pur non avendo condotto a un esito favorevole, dimostra che il potere discrezionale è stato esercitato con considerazione delle circostanze specifiche dedotte dall’istante, senza che ne emerga una manifesta irragionevolezza.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della presente fase processuale.
Nota della Redazione
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