La notifica telematica del preavviso di rigetto deve rispettare l’art. 26 del DL n. 76/2020 (TAR Liguria n. 997 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere notificato al richiedente la cittadinanza italiana con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza e il tempestivo esercizio del diritto di partecipazione procedimentale. L’Amministrazione che proceda alla notifica in via esclusivamente telematica tramite la piattaforma SEND deve dimostrare che tale forma fosse legittimamente utilizzabile nei confronti del destinatario ai sensi dell’art. 26, comma 5, del DL n. 76/2020; in mancanza, il decreto che richiami per relationem il contenuto del preavviso e dichiari l’inammissibilità dell’istanza è illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali.
Il Fatto
Una cittadina moldava presentava, in data 19.05.2022, istanza per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Con decreto notificato il 27.05.2024, il Prefetto di Genova dichiarava l’inammissibilità dell’istanza per indisponibilità di redditi minimi ai sensi dell’art. 3 del DL n. 382/1989, richiamando la nota di preavviso di rigetto del 25.03.2024, inoltrata tramite la piattaforma telematica SEND e rimasta senza riscontro.
La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego per mancata idonea notifica del preavviso e per difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Lazio, veniva riassunto davanti al TAR Liguria, territorialmente competente, che lo tratteneva in decisione all’udienza pubblica del 19.06.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, pur nei limiti precisati. Il decreto impugnato, rilevando l’insufficienza reddituale, aveva rinviato per relationem alla nota di preavviso di rigetto sia l’indicazione delle singole annualità contestate sia l’informazione sulla possibilità di presentare documentazione esplicativa.
Secondo il Tribunale, la comunicazione dell’atto endoprocedimentale era necessaria per la corretta comprensione delle ragioni ostative e per il tempestivo esercizio del diritto di partecipazione, consentendo all’interessata di presentare chiarimenti o di indicare redditi medio tempore percepiti. La mancata notifica personale o postale del preavviso di rigetto rendeva pertanto illegittimo il decreto impugnato.
Il Collegio ha respinto l’eccezione dell’Amministrazione, la quale aveva prodotto la ricevuta di notifica effettuata in via esclusivamente telematica sul portale SEND. Tale allegazione, infatti, non era sufficiente a dimostrare che la notifica in forma esclusivamente telematica fosse legittimamente effettuabile nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 5, del DL n. 76/2020. In assenza di detta dimostrazione, la comunicazione non poteva ritenersi validamente perfezionata.
Il ricorso è stato conclusivamente accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto delle prerogative procedimentali della ricorrente. La particolarità della vicenda, unita al fatto che il preavviso era stato comunque predisposto e notificato seppur con modalità inidonee, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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