Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza del Ministero per la mancata erogazione della card docenti (TAR Lombardia n. 3910 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della “carta elettronica” di cui all’art. 1, co. 121, l.n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, oltre alle spese di lite. Nonostante la notifica della sentenza, divenuta definitiva, l’amministrazione non aveva adempiuto.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la ritualità della notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Constatato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che la sua costituzione in giudizio era avvenuta con una mera memoria di stile, senza deduzioni sull’an o sul quantum del credito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.
La decisione si fonda sulla natura incontestata del credito e sulla mancata prova di un qualsivoglia adempimento. L’inerzia serbata dall’amministrazione, pur essendo stata messa nella condizione di adempiere, integra gli estremi dell’inottemperanza.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha, altresì, nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, a cura di parte ricorrente.
La nomina anticipata del commissario, con attribuzione delle relative funzioni quale adempimento connesso ai doveri istituzionali, è volta a garantire l’effettività della tutela. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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