Il superamento dell’esame di Stato dopo ammissione cautelare elide il giudizio negativo (TAR Lombardia n. 3792 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare di ammissione con riserva, elide l’originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe. La prova d’esame si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente, idoneo a superare la precedente valutazione di non ammissione. Ne consegue la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso il provvedimento di mancata ammissione, non configurandosi più un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito.

Il Fatto

Una studentessa frequentante l’ultima classe di un Liceo scientifico di Milano impugnava il provvedimento con cui il consiglio di classe, al termine dello scrutinio finale, l’aveva esclusa dall’esame di maturità per la sessione 2025/2026. La ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale di scrutinio e l’immediata ammissione alla prova, il cui avvio era imminente. Nelle more del giudizio, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con decreto monocratico, disponendo l’ammissione con riserva. La studentessa sosteneva quindi le prove scritte e orali, superando l’esame di Stato con il voto di 63/100. All’esito positivo delle prove, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, adito in sede cautelare, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e acquisito il consenso delle parti. La questione centrale riguardava la sorte del ricorso avverso l’esclusione dall’esame quando la prova sia stata comunque svolta e superata in forza del provvedimento cautelare.

Il Collegio ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui il superamento dell’esame conclusivo del ciclo di istruzione, se ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare, elide l’originario giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice o dal consiglio di classe. La valutazione espressa all’esito delle prove si estrinseca, infatti, in un apprezzamento globale dello studente, che assorbe e supera il precedente scrutinio negativo.

Tale ricostruzione trova fondamento nella natura stessa dell’esame di Stato, che costituisce una verifica complessiva e finale del percorso formativo. I precedenti richiamati dal Tribunale — tra cui T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 luglio 2022, nn. 1306-1307 e T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 maggio 2016, n. 713 — confermano che l’esito positivo delle prove rende inattuale l’interesse alla contestazione del diniego di ammissione, in quanto il pregiudizio lamentato è venuto meno.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese processuali in ragione della natura della controversia e della successione degli eventi. La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio del 16 luglio 2026, con contestuale oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *