Sospensione della non ammissione alla prova orale e ricorrezione dell’elaborato con commissione di altra sede (TAR Lombardia n. 753 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense, pur espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’attendibilità e della coerenza delle operazioni tecniche, quanto a criterio applicativo e a procedimento, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Il giudizio di insufficienza che si esaurisca nel mero voto numerico, senza riferirsi ai criteri di valutazione ministeriali predeterminati e resi noti al candidato, integra un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In tal caso, la tutela cautelare può essere accordata disponendo la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, in forma anonima e nel rispetto dei medesimi criteri.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025, impugnava la comunicazione del 31 marzo 2026 con cui gli veniva attribuito il voto della prova scritta e comunicata la non ammissione alla prova orale. L’esito negativo concerneva l’elaborato contenuto nella busta n. 404, valutato dalla XIV Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello indicata in atti. Avverso tale esito e il relativo verbale del 30 gennaio 2026, il candidato proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione esaminatrice non è immune da sindacato giurisdizionale. L’attenzione del giudice amministrativo deve concentrarsi sull’attendibilità delle operazioni tecniche, verificandone la coerenza e la correttezza sia sul piano del criterio tecnico sia su quello del procedimento applicativo. Tale sindacato, lungi dal sostituire la valutazione dell’Amministrazione, ne presidia la legittimità e garantisce l’effettività della tutela richiesta dall’art. 24 Cost. (implicito nel percorso argomentativo).

La Sezione rileva che i nove criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione ministeriale per la sessione 2025 delineano un perimetro vincolante entro cui l’Amministrazione è obbligata a veicolare le proprie valutazioni. Proprio la natura predeterminata e conoscibile di tali criteri rende possibile e doveroso il controllo del giudice sulla riconducibilità del giudizio finale a quell’ambito. Nel caso concreto, il giudizio di insufficienza espresso sulla prova scritta non risulta oggettivamente riconducibile ai suddetti criteri, evidenziando una non adeguata istruttoria e un conseguente difetto di motivazione.

Con specifico riferimento all’onere motivazionale, il Collegio ricorda che la congruità e la sufficienza della motivazione della valutazione dell’elaborato vanno verificate alla luce dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Nella specie, la motivazione del giudizio negativo si esaurisce nell’attribuzione del mero voto numerico, senza alcun riferimento ai criteri ministeriali pur resi noti al candidato. Una siffatta motivazione non consente di comprendere l’iter logico seguito e priva l’interessato della possibilità di esercitare un contraddittorio effettivo.

Accertati i vizi, il TAR ritiene necessario disporre una nuova correzione dell’elaborato, demandandola a una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata in quella indicata in motivazione. La misura è modulata con precisione: il Ministero dovrà trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima, senza alcun riferimento alla presente ordinanza, e la nuova Commissione dovrà rivalutarlo nel termine di trenta giorni dalla trasmissione. In caso di esito positivo, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla Commissione competente per Milano, previa eventuale riconvocazione. Il periculum in mora è ravvisato nella pendenza dell’esame, che rende urgente la definizione della posizione del candidato. Le spese di fase sono compensate, stante la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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