L’ottemperanza per la carta docente non esclude l’astreinte ma il TAR valuta le ragioni ostative (TAR Lombardia n. 3147 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., l’accoglimento della domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente comporta la condanna dell’Amministrazione a provvedere nel termine di novanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, senza che ciò configuri un ostacolo all’eventuale applicazione della penalità di mora. Tuttavia, la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte può essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, da valutarsi alla luce della specialità del debitore pubblico, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio, la mole di contenzioso seriale e la natura non alimentare dell’emolumento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza che accertava il suo diritto alla fruizione della carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio, verificando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni e nominando sin da ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la specialità del debitore pubblico giustifica un’autonoma valutazione delle “altre ragioni ostative” che possono impedire l’applicazione della misura coercitiva. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto.

Il Collegio ha, inoltre, escluso che il beneficio in questione, per la sua modesta entità e per la sua finalità di sostegno alla formazione, possa configurarsi come mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che ha ulteriormente ridotto i presupposti per l’accoglimento della domanda. La decisione si pone in linea con precedenti pronunce del medesimo TAR, che hanno escluso la condanna al pagamento della penalità in fattispecie analoghe.

In accoglimento del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura contenuta in considerazione della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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