Conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo: irrilevanza del rendimento accademico (TAR Lombardia n. 2948 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo, presentata prima della scadenza del titolo ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999, non è subordinata al completamento del ciclo di studi universitari né al superamento di un numero minimo di esami, requisito previsto dall’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 esclusivamente per il rinnovo del permesso per motivi di studio. La conversione resta soggetta al rispetto delle quote di ingresso e al rilascio della certificazione dello Sportello unico, ma i periodi di assenza dal territorio nazionale determinati da circostanze di forza maggiore, come la pandemia e il blocco delle frontiere, non sono imputabili al richiedente e non possono fondare il rigetto dell’istanza. Costituisce vizio di istruttoria e violazione del principio di leale collaborazione il rigetto della domanda per mancata produzione di un nulla osta il cui procedimento risulti ancora pendente presso altra articolazione della stessa amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, aveva conseguito nel Paese di origine una laurea con lode ed era stata ammessa a un corso di laurea magistrale in Italia, facendo ingresso nel 2019 con visto per motivi di studio. Dopo aver superato otto esami nel primo anno, era rientrata all’estero a causa della pandemia e aveva subito rallentamenti nel percorso accademico. Nel 2021 aveva aperto partita IVA e presentato istanza di rinnovo del permesso con conversione da studio a lavoro autonomo. La Questura aveva rigettato l’istanza, contestando il mancato superamento del numero minimo di esami, le assenze prolungate dal territorio nazionale e la mancata produzione della certificazione dello Sportello unico, il cui procedimento era ancora pendente al momento del rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’istanza del 06.10.2021 come domanda di conversione del titolo di soggiorno da studio a lavoro autonomo, e non come semplice rinnovo del permesso per motivi di studio. Da tale qualificazione discende l’inconferenza del primo profilo di rigetto: il requisito del rendimento accademico minimo, previsto dall’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, attiene alla verifica della serietà dell’impegno di studio ai fini del rinnovo, mentre l’art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999 consente la conversione prima della scadenza senza richiedere il completamento del ciclo universitario. Tale obbligo è previsto soltanto per i corsi di formazione e i tirocini, come si evince dal riferimento dell’espressione “in tali casi”. Il Collegio ha inoltre escluso ogni utilizzo abusivo dello strumento, valorizzando la solidità del percorso accademico e la natura di forza maggiore delle circostanze pandemiche che ne hanno rallentato la prosecuzione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha rilevato che l’assenza più consistente coincide integralmente con il periodo del blocco delle frontiere e della sospensione dei collegamenti internazionali, circostanze notorie che escludono l’imputabilità all’interessata. Per i periodi successivi, il provvedimento non conteneva una ricostruzione specifica delle singole assenze né una motivazione individualizzata, limitandosi a un generico richiamo al superamento dei limiti normativi, con conseguente insufficienza motivazionale.
Il terzo profilo di rigetto è stato giudicato sintomatico di un difetto di istruttoria. L’Amministrazione aveva segnalato solo nel settembre 2022, a seguito di sollecito, la necessità del nulla osta prefettizio; la ricorrente aveva prontamente presentato istanza alla Prefettura, ma il procedimento era rimasto pendente al momento dell’adozione del rigetto. L’Amministrazione ha quindi negato il rinnovo per la mancata produzione di un atto il cui rilascio dipendeva da altra articolazione della stessa amministrazione pubblica, senza attendere l’esito del procedimento presupposto né segnalare l’adempimento in sede di convocazione per il fotosegnalamento, violando il principio di leale collaborazione.
L’accoglimento dei primi tre motivi ha assorbito il quarto, concernente la mancata valutazione degli elementi di integrazione economica e professionale sopravvenuti. Il Tribunale ha precisato che detti elementi, unitamente ai presupposti della conversione in lavoro autonomo, dovranno essere oggetto di specifica valutazione in sede di riedizione del potere. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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