Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2928 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, intervenuto nelle more del giudizio e successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, che segue il principio della c.d. soccombenza virtuale e che può essere pronunciata anche in assenza di una statuizione di merito sulla fondatezza della domanda.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 330/2025, che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di Euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

L’Amministrazione non aveva satisfatto la pretesa e la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di lite. Nelle more del giudizio, l’importo veniva accreditato e la parte ricorrente depositava dichiarazione di avvenuto pagamento, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, in considerazione dell’avvenuto accreditamento dell’importo, la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha tuttavia impedito al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite. Il principio applicato è quello della c.d. soccombenza virtuale, in base al quale, quando la causa si estingue per sopravvenuta satisfazione della pretesa, le spese del giudizio restano a carico della parte che avrebbe dovuto conformarsi al giudicato senza attendere l’iniziativa giudiziale del creditore.

Nel caso di specie, la soddisfazione della pretesa era intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, con la conseguenza che l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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