L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente non può essere condizionata a nuovi accertamenti (TAR Lombardia n. 2715 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve accogliere la domanda e ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, attribuendogli il potere di porre in essere tutti gli atti necessari, anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione soccombente non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del proprio diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse disposta l’esecuzione coattiva del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, verificando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e il maturarsi delle condizioni per procedere esecutivamente, con l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna attività satisfattiva.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato sin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Con riferimento ai poteri del commissario, il TAR ha precisato che questi potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.