Ottemperanza parziale: inottemperanza per il mancato pagamento degli accessori della carta docente (TAR Lombardia n. 2658 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando l’amministrazione abbia già provveduto al pagamento della sola parte capitale del debito, laddove residui il mancato versamento degli accessori (interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria) riconosciuti dal titolo esecutivo passato in giudicato. In tal caso, accertata l’inottemperanza parziale del provvedimento giurisdizionale, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto, senza necessità di nominare un commissario ad acta qualora il pagamento parziale già eseguito induced a soprassedere. L’onere di dimostrare l’avvenuta ottemperanza, anche per la parte degli accessori, grava sull’amministrazione resistente, che non può limitarsi a una mera contestazione generica.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 23/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, con interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Il ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento delle somme dovute, adiva il TAR Lombardia in sede di ottemperanza, evidenziando che l’amministrazione aveva provveduto solo alla corresponsione del capitale, senza versare gli accessori riconosciuti dal giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ha constatato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva fornito alcun chiarimento in merito al mancato pagamento degli accessori. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito, anche con riferimento agli accessori, ha determinato l’accoglimento parziale del ricorso, con conseguente declaratoria di inottemperanza parziale.

Il pagamento della sola parte capitale ha poi indotto il Tribunale a soprassedere dalla nomina di un commissario ad acta, assegnando direttamente all’amministrazione il termine di 90 giorni per completare i pagamenti dovuti. Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, valorizzando il comportamento processuale del ricorrente che solo a seguito di rinvio aveva depositato la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del capitale, dilatando i tempi di definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *