Superamento dell’esame di Stato assorbe il giudizio negativo di ammissione e determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Valle d’Aosta n. 2 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato da parte del candidato ammesso con riserva in sede cautelare dal giudice amministrativo determina l’applicazione del c.d. principio di assorbimento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Tale effetto non dipende dalla natura del provvedimento cautelare che ha disposto l’ammissione, sia esso un decreto monocratico presidenziale non confermato dal collegio, atteso che rileva esclusivamente l’effettivo svolgimento e superamento dell’esame.
Il Fatto
Uno studente aveva impugnato l’atto del Consiglio di classe che, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, non lo aveva ammesso all’esame di Stato per diffuse insufficienze, nonostante avesse riportato una media voti complessivamente superiore e avesse superato l’esame prescritto dall’istituto. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1 e seguenti del decreto-legge n. 62/2017, nonché l’eccesso di potere per insufficiente motivazione, carenza di istruttoria e manifesta illogicità.
Con decreto monocratico presidenziale l’istanza cautelare era stata accolta e lo studente era stato ammesso in via provvisoria a sostenere l’esame di maturità, successivamente superato. Alla camera di consiglio, il difensore aveva dichiarato la rinuncia alla pronuncia cautelare collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, applicando il c.d. principio di assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 4729 del 2017 e n. 200 del 2021, TAR Campania, sentenza n. 931 del 2016, TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 980 del 2021). In base a tale principio, il superamento degli esami di maturità o di promozione alla classe superiore da parte del candidato ammesso con riserva dal giudice amministrativo assorbe l’iniziale giudizio negativo d’ammissione.
Il Tribunale ha precisato che la circostanza che l’ammissione sia stata disposta con decreto monocratico cautelare, non confermato dal collegio per effetto della rinuncia dell’interessato, non può condurre a diversa conclusione. L’effetto dell’assorbimento dipende esclusivamente dall’effettivo svolgimento e superamento dell’esame, a nulla rilevando se l’ammissione in sede cautelare sia stata disposta dal presidente del tribunale ovvero dal collegio.
L’esito della prova ha infatti reso definitivamente inattuale la lesione lamentata, venendo meno l’interesse dello studente a ottenere una pronuncia nel merito della controversia.
Le spese di lite sono state compensate, attese le ragioni della decisione.
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Nota della Redazione
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