Esclusione da concorso impugnabile solo con la graduatoria definitiva (TAR Lombardia n. 562 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale deve essere respinta quando manchi il requisito del periculum in mora, non essendo ancora stata adottata la graduatoria definitiva del concorso. L’impugnazione del solo atto di esclusione, prima della definizione della procedura, non integra un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., atteso che l’interesse alla partecipazione e all’eventuale vittoria può essere utilmente fatto valere avverso l’esito finale della selezione.

Il Fatto

La ricorrente, candidata in una procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area della dirigenza amministrativa, impugnava la determinazione con cui era stata esclusa dalla graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione esaminatrice. Con il ricorso chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione e l’accertamento del diritto a essere dichiarata vincitrice del concorso.

Il Comune di Busto Arsizio si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Nel merito della domanda cautelare, ha osservato che l’oggetto dell’impugnazione è costituito esclusivamente dal provvedimento di esclusione dalla graduatoria provvisoria, mentre la procedura concorsuale non si era ancora conclusa con l’adozione della graduatoria definitiva.

Proprio tale circostanza è stata valutata come dirimente ai fini della verifica del requisito del periculum in mora. Secondo il Tribunale, la mancata adozione dell’atto conclusivo della procedura rende attuale l’interesse della ricorrente solo alla partecipazione alla successiva fase, ma non ancora configurabile un danno grave e irreparabile derivante dall’esclusione, che potrebbe essere rimosso all’esito della definizione del concorso.

Il Collegio ha pertanto ritenuto che, allo stato, non sussista per la ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile e che, in assenza del requisito del periculum, la domanda cautelare debba essere respinta.

Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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