Notifica al Commissario ad acta: foro erariale della Regione e rinnovo ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (TAR Molise n. 358 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti giudiziari alla Regione che abbia deliberato di avvalersi in via sistematica del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della l. n. 103/1979 e dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933. È pertanto nulla la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso quella distrettuale competente. La nullità della notificazione non determina la decadenza se il Giudice, non essendo più richiesto l’accertamento della non imputabilità dell’esito negativo al notificante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ordina la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente notifica congiunta dell’ordinanza.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare dell’interesse alla commercializzazione del medicinale Epaclob, impugnava davanti al TAR Molise una serie di atti con cui la Regione Molise e l’ASREM avevano disposto il trasferimento del prodotto dal canale della distribuzione convenzionata a quello della distribuzione per conto, nonché il rigetto dell’istanza di ripristino dell’indicazione del farmaco nelle farmacie territoriali.

Il ricorso veniva notificato alla Regione Molise, al Commissario ad acta e al Sub Commissario ad acta presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio. Nella camera di consiglio del 2 settembre 2026 il Collegio rilevava d’ufficio un vizio del procedimento notificatorio.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR ha accertato che la Regione Molise, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.1.1999, ha stabilito di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso. Tale scelta comporta, per espressa previsione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 103/1979, l’estensione alle Regioni a statuto ordinario della normativa sul foro erariale, con applicazione degli artt. 25 e 144 cod. proc. civ. e delle disposizioni del R.D. n. 1611/1933.

La giurisprudenza citata dal Collegio, richiamando Cass. S.U. n. 1672 del 1982 e Cons. Stato, Sez. IV e V, ha precisato che l’obbligo di notifica presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità Giudiziaria adita si estende alle Regioni che si avvalgano in via sistematica del patrocinio erariale. Di conseguenza, la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato è da ritenersi nulla.

Il Tribunale ha poi escluso che tale nullità determini la decadenza del ricorso. L’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., come modificato dall’intervento della Corte costituzionale n. 148 del 2021, non richiede più che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Il Giudice, pertanto, può sempre disporre la rinnovazione, che impedisce ogni decadenza.

In applicazione di tali principi, il TAR ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della Regione Molise, del Commissario ad acta e del Sub Commissario ad acta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, disponendo la congiunta notifica della stessa ordinanza. Ha altresì ordinato alla Segreteria di comunicare il provvedimento alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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