Pagamento del 25% ex art. 7 D.L. n. 95/2025 e carenza di interesse (TAR Lazio n. 13520 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, integrando la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento spontaneamente dichiarato dalla parte ricorrente, non contestato dalle Amministrazioni intimate che non insistono per una pronuncia nel merito, può essere interpretato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con i quali era stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e adottate le linee guida per il ripiano, nonché il decreto dirigenziale della Regione Liguria che individuava gli importi dovuti dalle singole aziende. La vicenda traeva origine dal meccanismo del payback, disciplinato dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, che pone a carico delle imprese fornitrici l’onere di ripianare il superamento del tetto di spesa. La società articolava plurimi motivi di censura, tra cui la violazione dei principi di proporzionalità, di legittimo affidamento e di partecipazione procedimentale. Nelle more del giudizio, la società dichiarava di aver provveduto al pagamento di tutti i crediti della Regione Liguria ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in materia, è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il quale stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.

La società ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di quanto richiesto, senza però esibire le relative attestazioni della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, le Amministrazioni intimate nulla hanno replicato sul punto, né hanno insistito per una pronuncia nel merito. Tale condotta processuale, ad avviso del Collegio, può essere interpretata nel senso della sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm..

Il Tribunale ha quindi distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: mentre quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, la prima si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, ovvero quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 novembre 2023, n. 9683.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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