La legge successiva non è un documento decisivo per la revocazione della sentenza passata in giudicato (TAR Lazio n. 12840 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c. è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.a., che decorre dalla scoperta del documento, ovvero, secondo la prospettazione della parte, dal momento in cui la nuova disposizione legislativa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge sopravvenuta non è qualificabile alla stregua di un documento rilevante ai sensi della citata norma, sia perché non preesiste alla sentenza impugnata, sia perché non attiene a un “fatto” risolutivo della controversia, ma introduce precetti normativi successivi ai fatti di causa. In ogni caso, il requisito della decisività postula la diretta attinenza del documento a un fatto risolutivo della definizione della controversia, non essendo sufficiente la mera idoneità a influire sulle strategie difensive della parte.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti avevano partecipato alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, impugnando la mancata ammissione alle prove orali. Intervenuta la pubblicazione delle graduatorie di merito, i ricorrenti non presentavano motivi aggiunti avverso esse, sicché il giudice di primo grado dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse con la sentenza n. 12850/2021.
Successivamente, l’art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, della legge n. 14/2023 ha previsto per i docenti con un contenzioso pendente avverso le prove scritte del concorso del 2017 la possibilità di accedere a un canale semplificato del concorso di nuova indizione. I ricorrenti, il cui giudizio si era già definito con sentenza passata in giudicato, hanno proposto domanda di revocazione ex art. 106 c.p.a., deducendo che la nuova legge costituisse un documento decisivo non prodotto nel precedente giudizio per cause a essi non imputabili. Alcune parti hanno poi depositato rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso con riferimento alle parti rinuncianti, ai sensi dell’art. 85, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha rilevato l’irricevibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza, atteso che la pubblicazione della legge n. 14/2023 sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 27 febbraio 2023 e la notifica dell’atto introduttivo è stata eseguita successivamente, oltre il termine di sessanta giorni.
La Corte ha inoltre escluso che una legge sopravvenuta possa assurgere a rango di documento decisivo rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il documento deve preesistere alla decisione impugnata ed essere stato ignorato per forza maggiore o per fatto dell’avversario, con la conseguente insufficienza di un atto che offra meri elementi indiziari o che introduca precetti normativi successivi ai fatti di causa.
Il Collegio ha valorizzato il difetto di decisività della norma sopravvenuta, inidonea ad attestare un fatto risolutivo della controversia, e ha rilevato che i ricorrenti non hanno chiarito come il “documento” avrebbe determinato un diverso convincimento del giudice, limitandosi a sostenere che avrebbe consentito una rimodulazione delle strategie difensive per mantenere la pendenza del procedimento ai fini dell’accesso alla procedura riservata. Siffatta prospettazione, pertanto, è stata ritenuta priva dei presupposti sia per la fase rescindente, sia per quella rescissoria.
La sentenza, oltre a dichiarare l’improcedibilità per rinuncia rispetto ad alcune parti, ha respinto il ricorso nel merito, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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