Errata impugnazione di rettifiche: inammissibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10565 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche di una graduatoria concorsuale, adottate per correggere errori materiali o per dare esecuzione a pronunce giudiziali, costituiscono atti conseguenziali e dal contenuto dovuto, che non reiterano la lesione già prodotta dall’atto originario. Ne consegue che, ove la lesione sia originaria e non reiterata, non sussiste onere di impugnarle autonomamente. È pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso le sole rettifiche, quando l’annullamento della graduatoria originaria sia già stato chiesto in un separato giudizio: in caso di accoglimento, l’effetto caducante travolgerebbe le rettifiche; in caso di rigetto, il relativo vizio di invalidità derivata risulterebbe definitivamente escluso.
Il Fatto
Un candidato, risultato vincitore nella graduatoria originaria di una selezione pubblica per dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, era stato collocato in posizione non utile all’esito della rinnovata valutazione disposta in seguito all’annullamento giurisdizionale dei criteri di attribuzione dei punteggi. Con successivi provvedimenti l’Amministrazione aveva apportato alcune rettifiche alla nuova graduatoria, mantenendo il candidato in posizione non vincente.
Avendo già impugnato la graduatoria originaria in un primo giudizio, definito con sentenza di rigetto, il ricorrente proponeva un nuovo ricorso avverso le rettifiche sopravvenute, deducendo un vizio identico a quello già fatto valere, e notificava motivi aggiunti avverso l’ulteriore rettifica intervenuta nelle more.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la lesione dell’interesse del ricorrente fosse riconducibile direttamente alla pubblicazione della graduatoria originaria, e non alle successive rettifiche. Queste ultime, ha osservato il Tribunale, costituiscono un semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, privo di carattere discrezionale e dovuto rispetto all’evidenza di errori materiali o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali.
Da tale qualificazione il Collegio ha tratto la conseguenza che, ove la lesione sia originaria e non reiterata dalle rettifiche, non sussiste alcun onere di impugnazione autonoma di queste ultime. L’impugnazione della sola graduatoria originaria risulta, pertanto, sufficiente a preservare la posizione del candidato.
Il Tribunale ha quindi verificato la concreta utilità che il ricorrente potrebbe trarre dall’accoglimento del gravame avverso le rettifiche, evidenziando il carattere meramente processuale e non satisfattivo della domanda. In caso di accoglimento dell’appello avverso la sentenza di rigetto del primo giudizio, l’annullamento della graduatoria originaria produrrebbe effetto caducante sulle rettifiche, atti consequenziali dal contenuto dovuto; in caso di rigetto, il vizio di invalidità derivata sarebbe definitivamente escluso.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto della finalità cautelativa dell’iniziativa processuale.
Nota della Redazione
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