Motivazione apparente per relationem: annullata la sentenza tributaria che non esamina i motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 3022 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti a motivare “per relationem” alla sentenza di primo grado, mediante una generica e acritica adesione alle argomentazioni in essa svolte, senza esaminare e valutare i motivi di appello. Il giudice di legittimità può sindacare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l’avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo all’anno 1994, con cui l’ufficio recuperava a tassazione i ricavi derivanti dalla vendita di un terreno. La Commissione adiva in senso favorevole alla società, ritenendo che l’acquisto del terreno costituisse una mera componente patrimoniale. L’ufficio proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 92 e 109 (già art. 75) del TUIR in punto di imputazione temporale del corrispettivo. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello con una motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente. La società resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato l’eccezione di tardività del ricorso, disattendendola sulla base della disciplina transitoria di cui all’art. 58 della legge n. 69/2009. Il giudizio, instaurato nel 2001, era soggetto al termine lungo di un anno per impugnare, secondo la previgente formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ., termine risultato rispettato.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha ricordato che il vizio di motivazione deducibile per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia apparente, ossia consista in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. La sentenza impugnata, composta da un’unica pagina, è stata ritenuta affetta da tale vizio, in quanto motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado attraverso una generica condivisione delle sue argomentazioni, senza alcun esame critico dei motivi di appello, riprodotti sinteticamente e senza richiami normativi.

La Corte ha richiamato i precedenti secondo cui è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti ad aderire alla sentenza di primo grado, rendendo impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni della decisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Palermo, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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