Deduzione forfetaria dei costi limitata all’accertamento bancario (Cass. civ. Sez. 5 n. 20859 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la deduzione forfetaria dei costi di produzione nell’accertamento analitico-induttivo opera solo quando la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, ossia dalla presunzione legale che converte il dato bancario non giustificato in ricavo imponibile. Fuori da tale ipotesi, e in particolare quando la rettifica si fondi su un compendio indiziario relativo a specifiche operazioni (scostamento tra corrispettivi dichiarati e importi mutuati, valori OMI, difformità dei rogiti), incombe sul contribuente l’onere di allegare e provare i costi effettivamente sostenuti e direttamente correlati ai maggiori ricavi accertati. Il mancato riconoscimento forfetario dei costi non viola il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., la cui simmetria presuntiva tra ricavi e costi è richiesta soltanto per la presunzione bancaria, caratterizzata da un meccanismo doppiamente inferenziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione della società, per l’anno d’imposta 2004, contestando maggiori ricavi per oltre centosessantamila euro, sul presupposto che gli acquirenti di immobili avessero contratto mutui di importo superiore al prezzo dichiarato negli atti. Venivano emessi avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci per il recupero del maggior reddito di partecipazione, con un separato avviso notificato a uno di essi dall’Agenzia di Bologna. I ricorsi dei contribuenti venivano rigettati in primo grado da distinti giudici, con conferma in appello da parte delle rispettive Commissioni tributarie regionali. Avverso la sentenza della CTR delle Marche proponevano ricorso per cassazione la società e i soci, deducendo, tra gli altri, il vizio di integrità del contraddittorio tra società e soci.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in primo luogo escluso il dedotto vizio di integrità del contraddittorio. In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, il litisconsorzio necessario tra società e soci presuppone che la controversia concerna unitariamente il nucleo comune della fattispecie impositiva. Nella specie, la socia destinataria di autonomo avviso era stata parte del giudizio relativo alla società e dei giudizi concernenti gli altri soci, sicché il simultaneus processus era stato comunque assicurato. La mancata riunione del separato giudizio svoltosi dinanzi a un diverso giudice non poteva comportare la nullità, essendo ormai definitiva la relativa pronuncia di rigetto.
Quanto ai motivi concernenti le presunzioni, la Corte ha chiarito che lo scostamento tra il prezzo dichiarato e l’importo del mutuo concesso agli acquirenti non integra una presunzione legale autosufficiente di maggior corrispettivo, ma costituisce un elemento sintomatico che può concorrere, unitamente ad altri indizi, alla formazione del convincimento del giudice. I valori OMI, da soli insufficienti, possono essere valorizzati nel quadro di un compendio indiziario più ampio, senza che ciò realizzi una indebita praesumptio de presumpto. Le censure volte a contestare la valutazione delle dichiarazioni degli acquirenti o la gravità e concordanza degli indizi si risolvono, pertanto, in critiche all’apprezzamento di merito, non sindacabili in sede di legittimità sotto il paradigma degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Il nucleo centrale della decisione riguarda il nono motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 75 T.U.I.R. per il mancato riconoscimento, in via automatica e forfetaria, dei costi di produzione correlati ai maggiori ricavi. La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ricordando che la deduzione forfetaria dei costi è obbligatoria solo nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, mentre in quello analitico-presuntivo incombe al contribuente l’onere di dimostrare i costi effettivi.
Dopo la sentenza Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente può opporre l’incidenza percentuale dei costi anche nell’accertamento analitico-induttivo, ma soltanto quando questo origini dalla presunzione legale bancaria di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La portata della decisione della Consulta non è generale, ma limitata al meccanismo presuntivo fondato sulle indagini finanziarie, caratterizzato da una doppia inferenza che giustifica la simmetria tra ricostruzione presuntiva dei ricavi e riconoscimento presuntivo dei costi. La Corte ha ritenuto non preferibile l’orientamento che estende il riconoscimento forfetario a ogni accertamento analitico-induttivo, richiamando a sostegno il principio per cui la deduzione forfetaria opera solo quando la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie.
Nella specie, l’accertamento non traeva origine da indagini finanziarie ma da un compendio indiziario relativo a singole cessioni immobiliari, sicché non gravava alcun obbligo di riconoscimento forfetario dei costi, restando a carico della contribuente l’onere di provare l’esistenza e l’inerenza delle componenti negative. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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