L’erede che accetta puramente e semplicemente subentra in proprio nel processo e risponde delle spese personalmente (Cass. civ. Sez. 3 n. 8120 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede che ha accettato puramente e semplicemente l’eredità subentra in universum ius nella posizione del de cuius, anche processuale, determinandosi una piena confusione patrimoniale tra i rispettivi patrimoni. Ne consegue che la condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti dell’erede, il quale abbia agito o resistito in giudizio in tale veste, non può che concernere l’erede in proprio e non già nella qualità, atteso il subentro nell’intera posizione patrimoniale attiva e passiva del defunto. La mancata specificazione, nel dispositivo, della qualità ereditaria non integra un errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ma costituisce la corretta conseguenza logico-giuridica dell’accettazione pura e semplice, ferma restando l’eventuale rilevanza della qualità ai soli fini della parziarietà dell’obbligazione tra coeredi.
Il Fatto
La ricorrente e l’altra avente causa, quali eredi della originaria parte processuale, avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, agendo quale “uniche eredi” della madre. La Suprema Corte aveva definito il giudizio con ordinanza di rigetto, condannando le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della società controricorrente e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza specificare che la pronuncia interveniva nella loro qualità di eredi.
Le medesime parti hanno quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo che la mancata specificazione della qualità ereditaria nel dispositivo costituisse un errore materiale correggibile, atteso che avevano agito esclusivamente in veste di eredi della defunta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, dalla lettura del ricorso originario definito dall’ordinanza impugnata, le ricorrenti non avevano affatto speso la qualità di eredi beneficiate, ma si erano qualificate soltanto come “uniche eredi” della madre. Tale circostanza ha assunto rilievo dirimente, poiché esclude in radice che l’ordinanza successiva possa dirsi affetta da un mero errore materiale, essendo la stessa pienamente conforme al contenuto specifico dell’atto di adizione così come confezionato dalle allora ricorrenti.
Il Collegio ha quindi chiarito che la condanna alle spese di chi accetta puramente e semplicemente l’eredità di colui che era già parte del processo non può che concernere l’erede in proprio e non già nella qualità, stante il subentro in universum ius defuncti e la conseguente confusione patrimoniale. Il ricorso per cassazione, infatti, era stato proposto direttamente dalle eredi e non dalla madre, sicché la loro posizione processuale era ormai indistinguibile da quella personale, essendo succedute nell’intera posizione patrimoniale della de cuius, sia dal lato attivo che passivo.
La Corte ha infine osservato che l’ordinanza impugnata dava correttamente atto della spiegata qualità di eredi in capo alle ricorrenti, e che l’eventuale questione della specificazione avrebbe potuto al più rilevare in ordine alla parziarietà dell’obbligazione tra coeredi, non certo per quanto paventato dalle ricorrenti a giustificazione dell’iniziativa. Il denunciato vizio non costituiva pertanto un errore materiale, ma la corretta ed inevitabile conseguenza logico-giuridica del descritto subentro. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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