Il diniego di rimborso non confermativo è autonomamente impugnabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 9341 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio, contenendo un’autonoma rivalutazione dell’istanza originaria basata su un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. È invece atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quello con cui l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Il principio per cui la mancata impugnazione dell’atto impositivo determina l’inammissibilità dell’istanza di rimborso postula l’esistenza di un atto tipico ad impugnazione necessaria; tale principio non trova applicazione allorché il pagamento sia avvenuto sulla base di avvisi c.d. bonari, che il contribuente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di impugnare.

Il Fatto

La società contribuente presentava al Comune istanza di rimborso parziale delle somme versate, nel periodo tra il 2010 e il 2013, a titolo di TARSU e TARES, sostenendo che gli importi erano stati calcolati sulla base di una tariffa non conforme all’art. 68 d.lgs. n. 507/1993. A seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’ente impositore, la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP, che lo accoglieva.

La CTR, adita dall’ente impositore, dichiarava invece inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che, avendo la società pagato spontaneamente gli importi senza impugnare nei termini i relativi atti impositivi, non potesse rimettere in discussione la propria obbligazione tributaria attraverso l’impugnazione del diniego di rimborso. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 da parte della sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva erroneamente applicato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è esperibile autonoma tutela giurisdizionale avverso l’atto con cui l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo.

Tale principio presuppone, tuttavia, l’esistenza di un precedente atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nella fattispecie, invece, i versamenti erano stati effettuati sulla base di avvisi c.d. bonari, rispetto ai quali il contribuente vanta una mera facoltà, e non un obbligo, di impugnazione. In difetto della notifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria, non poteva configurarsi alcuna definitività del titolo impositivo ostativa all’istanza di rimborso.

La Corte ha altresì precisato che il diniego opposto dall’amministrazione non era meramente confermativo, ma conteneva una autonoma rivalutazione dell’istanza di rimborso. Tale provvedimento, pertanto, costituiva atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, rendendo ammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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