Abbandono rifiuti, comunicazione di avvio e contraddittorio sostanziale (TAR Toscana n. 824 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento costituisce adempimento indispensabile per l’instaurazione del contraddittorio, non potendosi applicare il temperamento dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La norma va tuttavia interpretata secondo il suo valore sostanziale, volto ad assicurare al privato la possibilità di esporre le proprie ragioni. Pertanto, se la partecipazione procedimentale è stata sostanzialmente assicurata e l’interessato ha avuto occasione di rendere osservazioni, la mancanza della formale comunicazione non inficia la legittimità del provvedimento. Un ulteriore temperamento opera in presenza di una situazione di urgenza qualificata, purché espressamente esplicitata in motivazione; l’onere motivazionale può risultare alleggerito quando i sopralluoghi hanno accertato plurimi episodi di abbandono in area circoscritta e si siano svolti in contraddittorio con la parte. L’elemento psicologico richiesto dalla norma si desume dalla complessiva considerazione delle condizioni personali, della morfologia dei luoghi e della natura dell’illecito.

Il Fatto

A seguito di una comunicazione della Regione Carabinieri Forestale Toscana, il Comune di Riparbella ha adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006. Il provvedimento contestava l’abbandono di rifiuti — inerti da demolizione, terre e rocce da scavo, metallo, plastica, lastre di copertura e pneumatici — rinvenuti su un’area di proprietà della ricorrente, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione e lo smaltimento dei materiali, previo dissequestro dell’area e secondo un piano validato dall’ARPAT.

La proprietaria ha impugnato l’ordinanza e la nota dei Carabinieri, deducendo violazione dell’art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Il Comune si è costituito, depositando documentazione sui plurimi sopralluoghi eseguiti sull’area e sui terreni limitrofi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: la ricorrente non contesta la natura dei materiali né la loro qualificazione come rifiuto, e la situazione di abbandono risulta ancora in essere secondo il sopralluogo del 14.2.2025. Il thema decidendum si concentra quindi sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Tribunale dichiara di condividere il consolidato orientamento secondo cui, in questa materia, la comunicazione di avvio è indispensabile e non tollera il temperamento dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiamando T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, n. 1664 del 2024. La norma va però applicata apprezzandone il valore sostanziale, cioè l’attivazione di un contraddittorio utile all’esposizione delle ragioni del privato.

Nel caso concreto tale opportunità si è realizzata: il figlio della ricorrente, conduttore dei terreni, è stato presente ai sopralluoghi, ha interloquito con gli ufficiali di polizia e ha reso dichiarazioni. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1449 del 2024), secondo cui la partecipazione sostanzialmente assicurata rende irrilevante l’omissione formale. A ciò si aggiunge il temperamento per l’urgenza qualificata, esplicitata in motivazione con ragioni di celerità, con onere motivazionale alleggerito in presenza di plurimi episodi accertati in contraddittorio.

Quanto all’elemento psicologico, il Tribunale ritiene che esso emerga dalla considerazione complessiva delle condizioni personali, della morfologia dei luoghi, della prossimità dell’area all’abitazione e del coinvolgimento del figlio conduttore, non essendo stata dedotta alcuna circostanza idonea a escludere una evidente tolleranza della situazione di abbandono. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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