Abbandono del servizio e revoca della rivendita di tabacchi (TAR Sicilia n. 33 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della gestione della rivendita di tabacchi per abbandono del servizio, ai sensi dell’art. 34 della l. 22 dicembre 1957, n. 1293, prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa del titolare in ordine alle inadempienze contestate. L’Amministrazione è tenuta soltanto a verificare ed eventualmente a valutare le cause di giustificazione del comportamento del concessionario. Integra il presupposto dell’abbandono del servizio la protratta interruzione dell’attività di rivendita e del prelievo dei generi di monopolio, unitamente alla perdita della disponibilità del locale e al mancato reperimento di un immobile idoneo al trasferimento della sede. Il provvedimento di revoca è legittimo anche quando l’interessato non abbia rinunciato formalmente alla gestione, purché risulti obiettivamente cessata l’offerta al pubblico dei generi di monopolio.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi con annessa ricevitoria del lotto. Nel febbraio 2022 comunicava all’Amministrazione la perdita della disponibilità del locale sede della privativa per cessazione del contratto d’affitto. Seguiva il provvedimento di chiusura dell’8 febbraio 2022.
Nel dicembre 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponeva la decadenza dalla gestione della rivendita. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 13 e 18 della l. n. 1293/1957, l’insussistenza delle cause di decadenza e la carenza di motivazione in ordine alle valutazioni sui locali proposti per il trasferimento. L’istanza cautelare era rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 34 della l. n. 1293/1957 consente all’Amministrazione di revocare la gestione delle rivendite in caso di violazione dell’obbligo di gestione personale o di abbandono del servizio. Il ricorso è infondato perché la fattispecie concreta integra proprio tale presupposto.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato a massimizzare l’offerta al pubblico, soddisfacendo le esigenze dell’utenza e assicurando all’erario il maggior gettito possibile. La discrezionalità amministrativa si esercita dunque in funzione di tale interesse.
È incontestato che dal febbraio 2022 non sia stato effettuato alcun prelievo di tabacchi, per la perdita della disponibilità del locale. Il Collegio osserva che non rileva l’assenza di dolo o colpa del titolare circa l’evento che ha causato la perdita del locale, poiché l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare sull’esistenza del dolo o della colpa, ma soltanto quello di accertare e valutare eventuali cause di giustificazione del comportamento.
Il provvedimento di revoca è stato preceduto dal rigetto dell’istanza di trasferimento presso un locale ritenuto in zona già servita e dalla declaratoria di improcedibilità dell’istanza relativa a un immobile privo dei requisiti di legge. Tali note non sono state oggetto di specifica impugnazione e le censure sull’idoneità dei locali non sono pertanto ammissibili in questa sede.
L’interruzione del prelievo, la chiusura dell’attività e il mancato reperimento di un immobile idoneo hanno ragionevolmente indotto l’Amministrazione a ritenere integrato l’abbandono del servizio. Il provvedimento risulta legittimo ai sensi dell’art. 34 e non delle disposizioni invocate dal ricorrente. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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