Obbligo proprietario smaltire rifiuti abbandonati da terzi richiede accertamento colpa in contraddittorio (TAR Campania n. 1868 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi su area di proprietà privata, previsto dall’art. 192 del d.lg. n. 152/2006, non configura una responsabilità oggettiva del proprietario o titolare di diritti reali di godimento. Esso presuppone l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, da compiersi “in contraddittorio” con l’interessato. Il contraddittorio è condizione strutturale della fattispecie e non può essere omesso neppure per ragioni di urgenza: ove sussista un effettivo pericolo per la sanità o l’incolumità pubblica che ne impedisca l’instaurazione, l’amministrazione deve ricorrere a uno strumento giuridico diverso dall’art. 192. Né la confisca penale dei rifiuti né l’ordine di smaltimento impartito ai responsabili del reato in sede penale rendono di per sé impossibile l’esecuzione dell’obbligo in capo al proprietario corresponsabile a titolo di colpa, residuando al più una questione di riparto interno dei costi tra i soggetti responsabili.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area su cui erano stati illecitamente abbandonati scarti di lavorazioni tessili, impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva loro imposto, insieme ai controinteressati, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la nota dirigenziale che aveva respinto la loro istanza di autotutela. Nella vicenda si era già svolto un procedimento penale nel quale i controinteressati erano stati condannati per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con confisca dei rifiuti e ordine di smaltimento, oltre al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, costituitisi parti civili.
Dopo un incendio sviluppatosi nell’area, il Sindaco aveva nuovamente ordinato la rimozione e lo smaltimento sia ai controinteressati sia ai ricorrenti in qualità di proprietari. I ricorrenti chiedevano il riesame, sostenendo la propria estraneità all’abbandono e l’impossibilità di eseguire l’ordine per effetto della confisca. L’istanza era respinta sul presupposto della concessione in locazione delle serre a un controinteressato, in asserito contrasto con la destinazione d’uso dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla natura dell’obbligo posto dall’art. 192 del d.lg. n. 152/2006. Tale disposizione non introduce una responsabilità oggettiva in capo al proprietario, ma richiede espressamente l’accertamento del dolo o della colpa, da svolgersi in contraddittorio con l’interessato. Il contraddittorio non è un adempimento procedimentale eventuale, ma un elemento strutturale della fattispecie.
Nel caso concreto il contraddittorio non era stato instaurato: nello stesso provvedimento si leggeva che l’avviso di procedimento era stato omesso per ragioni di urgenza. Il Collegio osserva che lo schema dell’art. 192 implica la necessità del contraddittorio e ne impedisce l’omissione anche in presenza di urgenza, qui evocata come mera clausola di stile. Se ricorre un effettivo pericolo per la sanità o l’incolumità pubblica, il Comune che voglia imporre l’obbligo di smaltimento deve utilizzare uno strumento giuridico diverso dall’art. 192.
Anche a prescindere da ciò, l’ordinanza non conteneva alcun riferimento a un accertamento della colpa dei proprietari. L’accertamento era indispensabile perché nel procedimento penale i ricorrenti si erano costituiti parti civili e i controinteressati erano stati condannati al risarcimento del danno. Il Collegio precisa però che la responsabilità del danneggiante non esclude un possibile concorso di colpa del danneggiato: l’argomento dei ricorrenti di una totale non colpevolezza accertata in sede penale non è condiviso, ma resta fermo che l’eventuale concorso di colpa avrebbe richiesto un’istruttoria in contraddittorio mai eseguita.
Quanto alla dedotta impossibilità di eseguire lo smaltimento per la confisca penale e per l’ordine impartito ai condannati, la tesi non è persuasiva. La responsabilità ex art. 192 presuppone la titolarità dell’area e non dei rifiuti: la confisca non impedisce, in astratto, di destinare il proprietario corresponsabile all’ordine di rimozione, e l’obbligo imposto ai responsabili del reato non è incompatibile con un obbligo analogo a carico di altri soggetti. Residua al più un problema di riparto interno dei costi, questione estranea all’amministrazione. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati.
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Nota della Redazione
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