Abitazione rurale in deroga al PTPR e lotto minimo non frazionabile (TAR Lazio n. 700 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di utilizzazione aziendale previsto dall’art. 52 delle NTA del PTPR consente deroghe al lotto minimo e al dimensionamento degli annessi agricoli, ma non agli indici e ai parametri delle strutture abitative, per le quali resta fermo il limite dell’art. 57, comma 3, della L.R. n. 38/1999. Il lotto minimo di 30.000 mq richiesto per l’abitazione rurale non può essere raggiunto mediante accorpamento di fondi non contigui, evenienza ammessa dall’art. 55, comma 5, della L.R. n. 38/1999 solo quando la pianificazione imponga un lotto superiore e comunque non per le strutture abitative. Nella fascia di rispetto lacuale l’art. 35, comma 4, delle NTA del PTPR ammette esclusivamente le opere tassativamente elencate, con esclusione delle abitazioni. Il parere favorevole della Soprintendenza vale nei limiti della proposta progettuale esaminata e non copre soluzioni diverse. La determinazione negativa della conferenza di servizi produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi, sicché non è dovuto il preavviso di rigetto.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune un progetto per la realizzazione di un’abitazione rurale, con ponte di accesso e recinzione, su un’area agricola, fondando la richiesta su di un PUA in deroga ai vincoli paesaggistici e al lotto minimo ai sensi dell’art. 52 delle NTA del PTPR. Il Comune ha convocato la conferenza di servizi dapprima in modalità semplificata asincrona, poi in modalità telematica sincrona.
Acquisiti i pareri delle amministrazioni, il Comune ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza. La ricorrente ha impugnato tale determina, il parere comunale, le determinazioni regionali, il parere soprintendentizio e il verbale della conferenza, deducendo violazione delle NTA del PTPR, degli artt. 14-bis, 10-bis e 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla distinzione tra il lotto minimo per i manufatti agricoli e quello per le abitazioni rurali. L’art. 52 delle NTA del PTPR consente al PUA di derogare al lotto minimo e al dimensionamento degli annessi agricoli, ma il terzo comma esclude ogni deroga agli indici edificatori delle strutture abitative, con rinvio all’art. 57, comma 3, della L.R. n. 38/1999.
La lettura sistematica dell’art. 55, comma 5, della L.R. n. 38/1999 porta a qualificare come eccezionale la configurabilità del lotto con fondi non contigui. L’accorpamento è ammesso solo quando la pianificazione richieda un lotto superiore a 30.000 mq, ipotesi non ricorrente nel Comune interessato, e comunque non opera per le strutture abitative. Ne deriva che per l’abitazione rurale è sempre necessario un lotto di 30.000 mq.
Quanto alla fascia di rispetto lacuale, l’art. 35, comma 4, delle NTA del PTPR ammette esclusivamente piccoli attracchi, modeste strutture sanitarie o di soccorso e i servizi indispensabili alla loro fruizione. Tutti gli enti hanno espresso sul punto parere univoco. La Soprintendenza, con nota di precisazione del proprio precedente parere, ha chiarito che la valutazione favorevole riguardava la collocazione dell’abitazione al di fuori della fascia dei 300 metri e che la soluzione interna alla fascia non è conforme alla disciplina paesaggistica.
È infondata anche la censura sull’art. 14-bis della legge n. 241/1990. Il termine per la conclusione dei lavori non era di 45 ma di 90 giorni, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, trattandosi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica. Il Collegio esclude inoltre l’onere del Comune di quantificare le aree da escludere dal computo, trattandosi di adempimenti istruttori spettanti al proponente.
Quanto all’art. 10-bis, la determinazione di conclusione negativa della conferenza produce per legge gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi, sicché nessun preavviso era dovuto. Il Collegio rileva in ogni caso che in fase istruttoria era stata indicata alla ricorrente una alternativa progettuale e che l’esito vincolato del procedimento rendeva sostanzialmente inutile l’ulteriore apporto partecipativo. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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