Ottemperanza al decreto equa riparazione e commissario ad acta (TAR Campania n. 216 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001 è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo per mancata opposizione e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nonché l’ulteriore termine di sei mesi dalla presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la statuizione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Alla domanda di esecuzione può affiancarsi la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali maturati sul credito portato dal giudicato. Il compenso del commissario resta assorbito nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto del comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli ex legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore di € 5.200,00, oltre interessi dalla domanda, e in favore del procuratore antistatario di € 280,00, oltre accessori e rimborso spese generali.
Dopo aver ritualmente notificato il titolo, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione delle somme liquidate e chiede la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’amministrazione intimata si costituisce in giudizio senza svolgere difese. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Il decreto è divenuto definitivo per mancata proposizione dell’opposizione, come attestato dal certificato della cancelleria competente, e risulta trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza alcuna esecuzione da parte del Ministero.
Assume rilievo decisivo anche il decorso infruttuoso dell’ulteriore termine di sei mesi dalla presentazione dell’autodichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale adempimento costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria: la sua inerzia completa il quadro dell’inadempimento e consente l’accesso alla tutela esecutiva.
Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. Il Tribunale ordina all’amministrazione di eseguire la statuizione giudiziale e di far luogo al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Segue l’accoglimento, nei termini indicati, della domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, ovvero a quello dell’insediamento del commissario, con contestuale trasferimento del munus e preclusione di successivi interventi diretti dell’amministrazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, individuato a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00, oltre accessori, contributo unificato e attribuzione al procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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