Scatti CCNL noti a carico dell’offerente nella revisione prezzi (Cons. Stato n. 6638 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo Codice dei contratti pubblici rafforza la tutela dei lavoratori imponendo agli operatori economici una seria valutazione preventiva del costo della manodopera prima di formulare il ribasso complessivo. Gli aumenti retributivi previsti da un CCNL già approvato e confluito nelle tabelle ministeriali prima dell’indizione della gara costituiscono un evento certo e prevedibile, che l’offerente deve computare nella propria offerta per l’intera durata del rapporto. Tali aumenti restano estranei alla disciplina della revisione dei prezzi ex art. 60 d.lgs. n. 36/2023, che opera solo per le sopravvenienze verificatesi in fase esecutiva e non può essere impiegata per compensare una sottostima originaria. Ammettere il contrario snaturerebbe l’istituto e consentirebbe offerte formulate al di sotto dei minimi salariali inderogabili.

Il Fatto

Il Comune di Melegnano ha delegato alla stazione appaltante l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica per l’inclusione scolastica e dei servizi di pre e post scuola, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano una società cooperativa sociale, poi aggiudicataria, e un raggruppamento controinteressato.

La controinteressata impugna l’aggiudicazione lamentando l’insufficienza del costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria, che aveva stimato i costi sulla base delle tabelle ministeriali di ottobre 2024 senza computare gli scatti successivi previsti dal CCNL di settore. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso, dispone l’esclusione della società e l’annullamento dell’aggiudicazione, con subentro nel contratto, respingendo il ricorso incidentale. La società aggiudicataria propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le censure processuali. Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ravvisabile: il primo giudice si è limitato a interpretare l’unico e articolato motivo proposto, sostenuto dal deposito delle tabelle ministeriali e dai conteggi prodotti in gara, senza esorbitare dal perimetro decisorio.

Sul piano sostanziale la Corte muove da circostanze non contestate: la stazione appaltante ha determinato la base d’asta sugli indici di ottobre 2024; il CCNL è stato rinnovato in bozza il 26 gennaio 2024, in versione definitiva l’11 giugno 2024, ed è confluito nelle tabelle ministeriali approvate il 14 giugno 2024, dunque prima dell’indizione della gara. L’aggiudicataria, pertanto, ha omesso di considerare gli scatti già previsti per i livelli di personale alla data di partecipazione.

Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 9255 del 2024; Cons. Stato, V, n. 453 del 2024; Cons. Stato, V, n. 6652 del 2023), il Collegio ribadisce che il codice del 2023 esige che l’offerente valuti preventivamente i costi della manodopera. Il rinnovo contrattuale periodico non è evento imprevedibile, ma normale evenienza imprenditoriale; irrilevante è che la stazione appaltante abbia calcolato la base d’asta su parametri anteriori, poiché la verifica di congruità si proietta anche sulla fase esecutiva.

Quanto al meccanismo revisionale, la Corte esclude che possa coprire gli aumenti già noti al momento del bando. L’art. 60 d.lgs. n. 36/2023 presidia la perdurante qualità delle prestazioni e l’equilibrio contrattuale contro sopravvenienze esecutive: anticiparne l’operatività alla fase antecedente lo trasformerebbe in una sorta di indicizzazione automatica. Né l’art. 3.2 del disciplinare né l’art. 15 del capitolato introducono un diritto all’aggiornamento automatico del corrispettivo, e il chiarimento n. 6 conferma che la revisione opererebbe solo dall’anno scolastico 2025/2026.

Infine, la Corte esclude che la sottostima possa essere assorbita attingendo ad altre voci dell’offerta per oltre 150.000 euro: tale evenienza non è emersa dalle giustificazioni e la compensazione equiparerebbe il costo della manodopera ad altre componenti, alterando l’equilibrio dell’offerta. Confermata la reiezione del ricorso incidentale, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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