Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Sicilia n. 3771 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Spetta all’Amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, secondo il riparto dell’art. 2697 cod. civ., sicché la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento integra il perdurante inadempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice e non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e non è più impugnabile per decorrenza dei termini. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha mai provveduto all’accredito della somma, né ha dato corso all’esecuzione, ed è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive verso la pubblica amministrazione. Da qui la domanda di nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta poi il rispetto dei presupposti processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione resistente presso il proprio indirizzo.
Nel merito, la Corte rileva che il Ministero, costituitosi con atto di mero stile, non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio.
Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La Corte richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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