Abuso edilizio, nessun affidamento e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Calabria n. 1546 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere edilizie abusive non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo all’autore, e l’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza non può produrre effetti a favore del privato. Il provvedimento con cui il commissario ad acta dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce atto emesso nell’ambito del giudizio di ottemperanza e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura repressiva di un abuso edilizio. La fiscalizzazione dell’abuso ai sensi degli art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001 opera unicamente in presenza di vizi formali del titolo annullato. L’acquisizione sanzionatoria ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 non è assimilabile all’acquisizione ablatoria ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, connotandosi per presupposti e potere esercitato differenti.
Il Fatto
La ricorrente agiva in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale amministrativo che aveva annullato i titoli edilizi rilasciati dal comune in favore del controinteressato. Nelle more del giudizio l’amministrazione emanava un’ordinanza di demolizione, cui seguiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l’impugnazione di tale ordinanza era respinta con sentenza passata in giudicato.
Rimasto inerte il Comune, la ricorrente presentava un secondo ricorso per ottemperanza: il Tribunale accoglieva e nominava il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, poi sostituito con successiva ordinanza. Il commissario emanava quindi un decreto che, accertato l’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime, applicando la sanzione pecuniaria. Avverso tale decreto il controinteressato proponeva reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la tardività e l’inutilizzabilità della memoria depositata dal reclamante il giorno precedente la camera di consiglio, per violazione dei termini perentori del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Nel merito, il reclamo è respinto. Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che si tratta di atto emesso nell’ambito di un giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza e, in ogni caso, di provvedimento repressivo di un abuso edilizio che per consolidato orientamento giurisprudenziale non richiede tale comunicazione, richiamando T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, sent. 1 agosto 2023, n. 4664/2023.
Parimenti infondato è il richiamo all’affidamento per il lungo tempo trascorso. Secondo consolidato orientamento, ribadito con il richiamo di Cons. giust. amm. reg. sicil., sez. giurisd., sent. 28 febbraio 2024, n. 158/2024, è irrilevante il tempo trascorso prima della repressione, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento e non potendo l’inerzia comunale produrre effetti.
Quanto alla mancata fiscalizzazione dell’abuso, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 7 settembre 2020, n. 17, che ha perimetrato l’ambito dell’art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001 ai soli vizi formali del titolo. La censura sulla mancata notifica agli ulteriori proprietari concerne l’ordinanza di demolizione e avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione, ormai coperta dal giudicato. Il richiamo all’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 è inconferente, poiché la fattispecie concerne un’acquisizione a carattere sanzionatorio e non un procedimento ablatorio per pubblico interesse.
Infine, la censura sull’omessa indicazione delle aree da acquisire è smentita dal contenuto del decreto, che descrive con precisione l’edificio e riporta correttamente i riferimenti catastali e la superficie. Il reclamo è dunque respinto con conferma del decreto, condanna del reclamante alle spese e rinvio a separato provvedimento per le competenze del commissario ad acta, da porre a carico del Comune.
Nota della Redazione
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