Abuso edilizio imprescrittibile e demolizione senza motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 1554 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso edilizio e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di un legittimo affidamento in capo al proprietario e non impone all’amministrazione uno specifico onere di motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico. Il decorso del tempo, lungi dal consolidare la posizione giuridica dell’interessato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento. La natura interrata del manufatto non ne comporta di per sé la sottrazione al regime dei titoli abilitativi, dovendosi verificare in concreto l’assetto dei luoghi e non la mera collocazione altimetrica. L’erronea indicazione della sospensione dei lavori in un ordine di demolizione relativo a opera già completata integra un mero errore materiale, privo di attitudine lesiva.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate senza titolo su un immobile di proprietà dei ricorrenti. All’esito di un sopralluogo è emerso un fabbricato impostato a piano sottostrada, di circa 80 mq, completamente rifinito e destinato a locali garages, con struttura in cemento armato e chiusura a saracinesca. L’epoca dei lavori, secondo i crono-rilievi, è stata ricondotta a un periodo compreso tra il settembre di un anno non specificato e il maggio 2006.
Riscontrata l’assenza di titoli edilizi, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione. I proprietari hanno proposto ricorso articolando quattro motivi, dolendosi della qualificazione dell’opera, del tempo trascorso e del difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito, ma ha depositato una relazione sui fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muove dalla tesi che il garage interrato non richieda alcun titolo abilitativo, in forza dell’art. 6 del Regolamento Edilizio comunale, della legge regionale n. 37/1985 e dell’art. 1 della legge n. 122/1989, che consente i parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici. Il Collegio respinge la censura sul piano fattuale: il fabbricato, pur collocato sotto il livello stradale, risulta scoperto sui due lati a confine con altra ditta e all’interno della stessa proprietà. Non si tratta dunque di un garage interrato, con la conseguenza che la normativa invocata è inconferente.
Il secondo motivo riguarda il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione e l’ingiunzione, ritenuto idoneo ad aver ingenerato un affidamento tutelabile, sacrificabile solo con una motivazione puntuale sull’interesse pubblico prevalente. Il Tribunale richiama il principio consolidato e cita Consiglio di Stato sez. I, 9 novembre 2023, n. 1431: il tempo trascorso non radica alcun legittimo affidamento e non attiva un onere motivazionale specifico. Il decorso del tempo, si legge, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. Il riferimento ai controlli decennali dei vigili e dei tecnici comunali non muta l’esito.
Il terzo motivo censura la disposta sospensione dei lavori nonostante il manufatto fosse già completato. Il Collegio lo qualifica come evidente mero errore materiale, privo di rilievo invalidante.
L’ultimo motivo lamenta la mancata considerazione della documentazione e delle dichiarazioni dei ricorrenti sulla data di realizzazione, da collocare anteriormente al 1967. Il Tribunale ne rileva l’inconferenza: la data di realizzazione non assume rilievo decisivo e, comunque, la dichiarazione di terzo prodotta colloca l’opera in epoca successiva al 1967. Gli stessi ricorrenti, d’altra parte, affermano di aver realizzato l’opera vent’anni prima dell’ingiunzione.
Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in assenza di attività difensiva del Comune.
Nota della Redazione
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