Rigetto dell’istanza di pagamento per gratuito patrocinio e revoca dell’ammissione (TAR Calabria n. 1419 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio, presentata dal difensore della parte vittoriosa, deve essere rigettata quando il ricorso sia stato definito con sentenza di rigetto per manifesta infondatezza. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a revocare l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che disciplina l’ipotesi in cui la pretesa dell’assistito risulti priva di consistenza giuridica.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dinanzi al TAR Calabria, Sezione Prima, avverso un provvedimento del Ministero dell’Interno. Il ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, era assistito da un difensore che, all’esito del giudizio, ha presentato istanza per il pagamento degli onorari e delle spese del patrocinio. Tale istanza è stata avanzata dopo la definizione del giudizio con sentenza di rigetto, la cui motivazione evidenziava l’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare l’istanza di liquidazione, ha richiamato il disposto dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che il compenso al difensore non sia dovuto quando la parte risulti soccombente e la sua pretesa sia ritenuta manifestamente infondata. Tale valutazione deve essere effettuata dal giudice sulla base delle circostanze emerse nel corso del giudizio e delle ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Il Collegio ha osservato che la sentenza di rigetto, basata su motivazioni che evidenziavano l’assenza di qualsiasi consistenza giuridica della pretesa, integrava i presupposti per l’applicazione della norma. La manifesta infondatezza non rappresenta, infatti, una mera soccombenza formale, ma un vizio sostanziale della domanda che incide direttamente sull’ammissibilità della richiesta di pagamento del difensore.
In conseguenza di tale rilievo, il TAR ha disposto il rigetto dell’istanza di pagamento e la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. La revoca opera retroattivamente, privando di ogni effetto il provvedimento di ammissione provvisoria e determinando il venir meno del diritto al compenso per l’attività difensiva svolta.
Il provvedimento, di natura decretale, è stato adottato nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026 e depositato in segreteria il 15 luglio 2026. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.