Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e interesse risarcitorio non ritualmente manifestato (TAR Sicilia n. 3541 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, per il sopravvenire di fatti nuovi, l’annullamento dell’atto impugnato non è più idoneo a procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, neppure di natura strumentale o morale. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. consente la conversione dell’azione costitutiva di annullamento in pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto, ma solo “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. Tale interesse, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, è sufficiente dichiararlo, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio; la dichiarazione, tuttavia, deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.. La dichiarazione orale resa dal difensore in udienza di discussione non integra il requisito, con la conseguenza che il ricorrente non può invocare l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. a sostegno del proprio interesse a una decisione di accertamento.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, impugnava la deliberazione con cui il consiglio di classe dell’istituto scolastico frequentato dalla ragazza aveva omesso lo scrutinio finale e la validazione dell’anno scolastico 2023/2024, precludendole l’ammissione alla classe successiva. Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento e, in via subordinata, della nota dirigenziale di comunicazione.
Il Ministero dell’istruzione si costituiva per il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, essendo ormai in corso l’anno scolastico 2024/2025, la ricorrente insisteva sul proprio interesse morale alla decisione, “anche per restituire alla figlia dignità e fiducia in sé stessa”, sostenendo che tale interesse escludesse la sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’eventuale annullamento del giudizio di mancata validazione dell’anno scolastico 2023/2024 non avrebbe comportato alcuna utilità per la figlia della ricorrente, che non avrebbe comunque potuto iscriversi. Ne conseguiva la declaratoria di improcedibilità.
La difesa dell’interesse morale non ha superato la verifica di attualità: secondo il richiamato indirizzo (Cons. Stato, sez. III, n. 3086 del 2021, con rinvio a Cons. Stato, sez. V, n. 2969 del 2020), le posizioni strumentali o morali devono comunque correlarsi a utilità giuridiche attuali e a una lesione diretta e attuale. Tra l’interesse all’ammissione alla classe successiva e l’interesse al risarcimento del danno, anche morale, non esiste un tertium genus che consenta di accertare l’illegittimità in funzione di un interesse morale.
Il Collegio ha poi applicato il meccanismo dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il principio di diritto dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: è sufficiente dichiarare l’interesse a fini risarcitori, senza specificare i presupposti della domanda né proporla nello stesso giudizio, purché la dichiarazione sia resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..
Sul punto il Collegio ha richiamato la recente decisione del C.G.A.R.S. n. 908 del 18 novembre 2025, secondo cui l’azione risarcitoria può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento solo se il ricorrente abbia manifestato l’interesse nei modi e nei termini dell’art. 73. Nella specie la dichiarazione era stata resa soltanto oralmente, in udienza di discussione, e dunque in violazione di tale disciplina. Da ciò l’impossibilità di invocare l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. a sostegno dell’interesse all’accertamento.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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