Accertamento ai soci tramite rinvio per relationem e morte del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7178 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario del maggiore reddito di una società di capitali a ristretta base azionaria e di conseguente accertamento nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione dell’avviso notificato al socio è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante la società, purché l’atto indichi le ragioni della attribuzione del reddito di partecipazione e i relativi criteri di quantificazione. La notifica dell’avviso di accertamento, motivato per relationem, agli eredi del socio deceduto non è invalida per il solo fatto che gli eredi non rivestano la qualità di soci, atteso che l’obbligo motivazionale è soddisfatto se l’atto dà conto dei presupposti della rettifica e dei criteri di calcolo del maggior reddito. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera automaticamente, a prescindere dalla concreta volontà del contribuente di avvalersi della definizione agevolata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a responsabilità limitata in liquidazione, a ristretta base azionaria, un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito d’impresa. In conseguenza di tale rettifica, emetteva nei confronti del socio, titolare di una partecipazione qualificata del 99%, un avviso di accertamento per il recupero del maggior reddito di partecipazione, determinato in misura proporzionale alla quota di utili extracontabili accertati.

Successivamente alla morte del socio, l’Amministrazione finanziaria notificava l’avviso di accertamento agli eredi, impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del de cuius. Gli eredi impugnavano l’atto con autonomi ricorsi, accolti dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che annullava l’avviso per carenza di motivazione. Avverso tali sentenze, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei tre procedimenti, in quanto unico era il rapporto sostanziale e unico l’atto impositivo impugnato dagli eredi. Ha inoltre rigettato l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per tardiva proposizione, rilevando che la sospensione dei termini di impugnazione, prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, opera automaticamente, anche se la lite non sia stata definita in via agevolata, con la conseguenza che il termine di impugnazione, scaduto il 21/05/2017, era prorogato sino al 24/11/2017.

Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 legge n. 212/2000. Richiamato il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento notificato al socio di una società a ristretta base partecipativa è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’accertamento notificato alla società, in ragione del potere di consultazione della documentazione sociale riconosciuto al socio, salva l’ipotesi di recesso dalla società, che impone l’allegazione o la riproduzione dei contenuti essenziali dell’atto presupposto.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’avviso di accertamento notificato agli eredi dava conto sia delle ragioni di attribuzione del reddito di partecipazione e della sua quantificazione, sia delle ragioni della ripresa a carico della società, fondata sul disconoscimento di costi non documentati. Ha inoltre ritenuto non dirimente la circostanza che l’atto fosse stato notificato agli eredi, i quali non avevano la qualità di soci, considerato che l’obbligo motivazionale era comunque soddisfatto e che uno degli eredi risultava compreso nella compagine societaria. La Corte ha infine valorizzato l’incontestata definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società, a seguito di mancata riassunzione del processo dichiarato interrotto.

La Corte ha quindi accolto i ricorsi riuniti, cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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