Annullamento con rinvio per erronea declaratoria di inammissibilità e nullità della sentenza (C.G.A.R.S. n. 738 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di una condizione dell’azione, che abbia precluso l’esame della totalità dei motivi, integra nullità della sentenza per motivazione apparente o per errore palese di rito. In tal caso il giudice d’appello annulla la pronuncia impugnata e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. La verifica dell’interesse al ricorso postula la considerazione della specifica situazione fattuale e delle allegazioni del ricorrente, non la sola vicinitas. Il principio si applica anche quando il primo giudice abbia omesso ogni esame del merito, inteso come fatti di causa o come motivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il permesso di costruire e il provvedimento autorizzativo unico rilasciati dal Comune per l’ampliamento di una struttura ricettiva, mediante demolizione di un fabbricato esistente e ricostruzione di sei unità abitative. Il ricorrente deduceva che l’intervento avrebbe comportato la formazione di nuovi lotti urbanistici in contrasto con le previsioni del Piano Particolareggiato di Recupero e avrebbe determinato l’accerchiamento del proprio immobile.

Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare alcun motivo. Il ricorrente proponeva appello, censurando in via preliminare l’erroneità della declaratoria e riproponendo le doglianze di merito, comprese quelle relative alla monetizzazione delle aree a standard.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ritiene fondato il primo motivo. L’interesse astrattamente vantato non si fonda sulla sola vicinanza, ma sulla prospettazione del temuto accerchiamento dell’immobile di proprietà, ampiamente dedotto negli atti di causa. Ne deriva l’interesse al ricorso, correlato allo specifico pregiudizio derivante dal titolo edilizio assunto illegittimo, alla luce dei principi dell’Ad. Plen. n. 22 del 2021.

Accertata l’ammissibilità del ricorso introduttivo, il Collegio applica i principi enunciati dall’Ad. Plen. n. 16 del 2024, richiamando anche il proprio precedente C.G.A.R.S. n. 25 del 2025. L’Adunanza Plenaria ha affermato che l’erronea dichiarazione di inammissibilità per difetto di una condizione dell’azione, con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi, può integrare nullità della sentenza, in armonia con i principi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 11 e n. 15 del 2018.

La Plenaria distingue una casistica articolata: decisioni che omettono l’esame del merito inteso come fatti di causa; decisioni che non esaminano il merito inteso come motivi; decisioni con doppia motivazione; decisioni in cui l’inammissibilità deriva dalla disamina dei motivi. Le prime due ipotesi danno luogo ad annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per motivazione apparente o per errore palese di rito.

Nel caso concreto il primo giudice, senza esaminare alcun motivo, ha pronunciato una sentenza in rito erronea nell’aver ritenuto insussistente l’interesse. La fattispecie rientra pertanto tra le ipotesi di nullità della sentenza. Il primo motivo d’appello va accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo esame ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Le spese del grado sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *