Il sindacato giurisdizionale non supera l’eccesso di potere (TAR Lazio n. 9579 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento di natura discrezionale, che presuppone un’amplissima valutazione dell’Amministrazione in ordine al definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo su tale esercizio del potere si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (inadeguatezza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di motivazione), senza possibilità di estendersi all’autonoma valutazione di merito. La presenza di pregiudizi penali, pur non seguiti da condanna, può legittimamente costituire indice sintomatico di una non compiuta integrazione, in quanto la remissione di querela non esclude il carattere antigiuridico della condotta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale con cui il Ministro dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione fondava il diniego su un’informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri e sul parere contrario della Prefettura, entrambi evidenzianti una segnalazione di polizia per i reati di truffa ed appropriazione indebita. L’istante contestava la legittimità del provvedimento, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino è oggetto di un provvedimento di concessione, come si evince dalla formula normativa secondo cui la cittadinanza “può” essere concessa. Il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti politici ma anche doveri verso lo Stato-comunità e rappresenta un’esplicazione del potere sovrano, con implicazioni di ordine politico-amministrativo.
Il Collegio ribadisce che l’interesse dell’istante deve coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire il soggetto nella comunità nazionale, verificando il possesso delle qualità richieste, quali l’assenza di precedenti penali, la sufficienza reddituale e una condotta di vita espressiva di integrazione. La concessione è il suggello di un’integrazione già compiuta nei fatti.
Quanto al sindacato giurisdizionale, la sentenza chiarisce che il giudice non può spingersi oltre la verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della coerenza logica della motivazione. Tale limitazione deriva dalla natura altamente discrezionale del potere, il cui esercizio è riservato all’Amministrazione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia valutato in modo non manifestamente illogico la situazione del ricorrente. Il provvedimento dà conto che l’eventuale remissione di querela non vale a negare il carattere antigiuridico della condotta né la scarsa adesione ai principi dell’ordinamento. Tali elementi rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
La motivazione, integrata anche tramite rinvio all’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, risulta adeguata al bilanciamento degli interessi e ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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