Sequestro penale congela il termine di demolizione e impedisce l’acquisizione (Cons. Stato n. 8807 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale preventivo dell’immobile abusivo non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, che resta espressione di un potere vincolato dell’amministrazione. Esso produce però un effetto di congelamento del termine assegnato al privato per demolire o ripristinare: detto termine non decorre finché perdura il vincolo cautelare, a prescindere dall’iniziativa della parte o dell’autorità giudiziaria penale. Ne consegue che la mancata ottemperanza non è addebitabile al destinatario e non può fondare il provvedimento di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che va annullato. Il contemporamento tra tutela del territorio e diritto di difesa nel processo penale si realizza su questo piano, non su quello della validità dell’ordine demolitorio.

Il Fatto

Il Comune di Napoli, il 30 ottobre 2018, ha ingiunto alla proprietaria di un terreno l’abbattimento di alcuni manufatti abitativi e accessori realizzati in assenza di titolo, accertati con due sopralluoghi. Sulle stesse opere pendeva un sequestro penale preventivo disposto dal GIP. Il 22 ottobre 2020 il Comune, constatata l’inottemperanza, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.

La proprietaria ha impugnato entrambi i provvedimenti. Il TAR Campania ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. La parte ha proposto appello, deducendo la nullità dell’ordine per impossibilità dell’oggetto e l’illegittimità derivata dell’acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i tre orientamenti formatisi in seno al Consiglio di Stato. Una prima tesi esclude qualsiasi rilievo del sequestro penale, pretendendo dal privato un’istanza di dissequestro. Una seconda considera nullo l’ordine per mancanza dell’oggetto. Il terzo orientamento, intermedio, viene condiviso: il sequestro non incide sulla validità del provvedimento demolitorio, ma congela il termine per ottemperarvi.

La soluzione è ritenuta logicamente preferibile. La tutela del territorio è competenza amministrativa e non può essere condizionata da un provvedimento del giudice penale che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’ente, e che potrebbe persino essergli ignoto.

Il contemporaneo soddisfacimento degli opposti interessi si realizza mediante l’effetto di congelamento del termine per tutta la durata del sequestro. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 8270 del 04.11.2024 e, ex multis, Cons. Stato n. 638 del 2024 e n. 5504 del 2024.

Nel caso concreto, al 7 luglio 2020 perdurava il sequestro, come attestato dai reperti fotografici del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, con sigilli ancora presenti sull’area. Tale circostanza precludeva materialmente l’ottemperanza. L’omissione non è addebitabile alla parte e l’effetto acquisitivo non può ritenersi verificato. Il provvedimento di acquisizione è pertanto illegittimo e va annullato.

Gli ulteriori motivi sulla violazione delle garanzie partecipative e sul difetto di motivazione sono infondati. L’abuso non è di lieve entità e la sua addebitabilità alla proprietaria esclude il vizio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Sulla motivazione, richiamata l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, l’ordine di demolizione di immobile abusivo privo di titolo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, per la sua natura vincolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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