Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per integrale ostensione (TAR Emilia-Romagna n. 67 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente osteso la documentazione richiesta in un tempo ragionevole rispetto alla sua mole. L’interesse del ricorrente non permane quando questi richieda per la prima volta in giudizio documenti estranei alle istanze di accesso, oppure quando non fornisca nemmeno un principio di prova dell’esistenza, nella disponibilità dell’amministrazione, di atti ulteriori rispetto a quelli esibiti. Le spese possono essere compensate quando l’ostensione sia stata compiuta, sia pure in due momenti successivi, in modo sostanzialmente satisfattivo della pretesa ostensiva.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune due distinte istanze di accesso agli atti. La prima, del 4 maggio 2023, riguardava gli atti presupposti a un fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà, con richiesta di pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada. La seconda, dell’8 settembre 2023, concerneva gli atti presupposti a una comunicazione di insoluto per ulteriori sanzioni.
Il Comune ha riscontrato le istanze solo parzialmente. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rigetto con due ricorsi, riuniti per connessione, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’amministrazione a esibire i documenti. Il Comune si è costituito sostenendo di aver completato in un secondo momento l’ostensione e che era pertanto cessata la materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., ravvisando connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito, rileva che il Comune ha dato compiuto riscontro alle istanze, sia pure in due momenti successivi, e che la ricorrente aveva richiesto l’accesso a decine di documenti, molti dei quali già ritualmente notificati.
Il Collegio esamina la tesi della ricorrente, secondo cui permarrebbe l’interesse ai ricorsi, e la ritiene non condivisibile sotto un duplice profilo. Da un lato, in giudizio vengono per la prima volta richiesti documenti non oggetto delle istanze di accesso. Dall’altro, l’interessata non fornisce nemmeno un principio di prova dell’esistenza, nella disponibilità del Comune, di documenti ulteriori rispetto a quelli ostesi.
Il Tribunale valorizza, inoltre, il tenore delle originarie istanze, formulate in termini alternativi e dubitativi. Da ciò trae conferma dell’assenza di un residuo interesse ostensivo. Per queste ragioni dichiara la cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa, considerato che il Comune ha messo a disposizione della ricorrente, in tempi ragionevoli rispetto alla mole documentale, quanto richiesto. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale liquida le competenze del difensore ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, quantificandole in complessivi 2.000,00 euro, oltre IVA e CPA.
Il Collegio rigetta infine l’istanza di oscuramento dei dati personali. Le sentenze sono di regola pubbliche e l’interessata non ha specificato i motivi legittimi imposti dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003; non emergono ragioni per disporre d’ufficio l’oscuramento.
Nota della Redazione
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