Obbligo di comunicare il responsabile del procedimento nella riscossione esattoriale (TAR Lombardia n. 73 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Anche nei procedimenti di riscossione esattoriale l’agente della riscossione è tenuto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 212/2000, a comunicare a chiunque vi abbia interesse, su richiesta, il nominativo del responsabile del procedimento. L’eventuale configurazione della riscossione come attività frazionata in più procedimenti attiene all’organizzazione amministrativa e non può comprimere la tutela del cittadino né giustificare l’omessa indicazione del responsabile. I chiamati all’eredità che abbiano rinunciato conservano un interesse qualificato alla comunicazione, potendo revocare la rinuncia e incidere sulle scelte relative al patrimonio ereditario. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, non essendo in contestazione la legittimità di atti impositivi o di riscossione.
Il Fatto
Le ricorrenti, coniuge e figlie di un debitore deceduto, avevano rinunciato all’eredità gravata da debiti erariali con atto notarile. Poiché i crediti erano già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le stesse avevano chiesto, tramite il difensore, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, onde esercitare compiutamente le facoltà partecipative e valutare la revoca della rinuncia ex art. 525 c.c.; una di esse era inoltre comproprietaria per metà dell’immobile di residenza, assoggettato per la restante quota ad azioni esecutive.
Dopo un primo riscontro dell’Agenzia e successive istanze rimaste senza esito, le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di competenza territoriale, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., la competenza si radica in base alla sede dell’Amministrazione e agli effetti diretti dell’azione, limitati all’ambito regionale. Quanto al riparto tra sede centrale e sezione staccata, l’art. 47 c.p.a. configura un’eccezione di parte, soggetta a termine perentorio, nella specie spirato prima della proposizione.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: in una lettura sostanzialistica, l’istanza richiama la procura conferita da tutte le ricorrenti ai difensori, e l’Amministrazione era comunque a conoscenza della provenienza della richiesta da tutte e tre le parenti del debitore.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5 l. n. 241/1990 impone la comunicazione del nominativo del responsabile a chiunque vi abbia interesse; l’art. 7 l. n. 212/2000 estende l’obbligo ai concessionari della riscossione. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 377/2007, ha ricondotto tale obbligo ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97, primo comma, Cost., in funzione di piena informazione e diritto di difesa.
Da qui deriva, anche nei procedimenti di riscossione, l’obbligo di comunicare il nominativo del responsabile. La questione se la riscossione costituisca un procedimento unitario o una sequenza di atti autonomi riguarda l’organizzazione amministrativa e non può determinare un vulnus di tutela per il cittadino.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di individuare il responsabile e comunicarne il nominativo entro trenta giorni. Le spese sono compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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