Silenzio inadempimento escluso dal provvedimento espresso di rigetto (TAR Toscana n. 69 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento, contestabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 2 della legge n. 241/1990, presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento. L’adozione di un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza prima della notifica del ricorso rende quest’ultimo inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, mentre l’adozione sopravvenuta nel corso del giudizio ne determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento del solo provvedimento di espulsione da parte del giudice ordinario non incide sul distinto diniego del permesso di soggiorno, che resta definitivo se non impugnato nei termini innanzi al giudice amministrativo. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria che assuma come presupposto fattuale il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente presentava il 9.04.2021 un’istanza di permesso di soggiorno per affidamento di minore avanti la Questura di Siena. Accertato in contraddittorio il compimento della maggiore età, l’amministrazione convertiva il procedimento e avviava l’istruttoria per il rilascio del permesso per motivi di lavoro o studio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. Ritenuti non assolti gli oneri istruttori, in particolare la nomina del tutore e l’alternativo parere del Comitato per i Minori, la Questura rigettava l’istanza con decreto del 16.12.2022, notificato il 22.12.2022, con intimazione all’allontanamento volontario dal territorio dello Stato.

Il ricorrente impugnava il decreto avanti il Giudice di Pace di Siena, che annullava il solo “provvedimento di espulsione”. Ritenendo ancora pendente il procedimento amministrativo, notificava il 7.11.2023 ricorso innanzi al TAR ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria del silenzio inadempimento sul rilascio del permesso per lavoro e il risarcimento del danno quantificato in euro 12.000,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra lo scrutinio sul silenzio inadempimento che si sarebbe formato sul procedimento di rilascio del permesso per motivi di lavoro. Il dato pacifico è che la Questura si era già determinata con il decreto del 16.12.2022, esplicitamente conclusivo del procedimento avviato con l’istanza del 9.04.2021. Al momento della notifica del ricorso, dunque, alcun silenzio poteva dirsi formato.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’obbligo di provvedere sussiste ogniqualvolta la pretesa sostanziale del privato dipenda dall’intermediazione del potere pubblico, con la conseguenza che l’amministrazione deve assumere una decisione espressa anche in assenza dei presupposti per l’accoglimento. Il silenzio mero oggetto di impugnazione è l’inerzia rispetto a un dovere di attivarsi. Per la declaratoria di illegittimità occorre che l’inerzia perduri al momento della pronuncia; il provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire se anteriore, improcedibile per sopravvenuta carenza se successivo.

La sentenza del Giudice di Pace non muta il quadro: in quella sede è stato annullato esclusivamente il provvedimento di espulsione, non il diniego del permesso. Richiamando l’orientamento della Cassazione, il Collegio osserva che al giudice dell’espulsione non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento questorile di rigetto, revoca, annullamento o mancato rinnovo del permesso, spettando tale sindacato al giudice amministrativo. Il decreto questorile di rigetto risulta perciò perfezionato e definitivo, non essendo stato impugnato nei termini decadenziali.

Il sollecito notificato il 16.02.2023 non vale ad aprire un nuovo procedimento: può al massimo assumere valore di istanza di ritiro di un provvedimento valido ed efficace. Le censure relative ai vizi del diniego sono inammissibili, perché il ricorso è formulato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e perché rivolte a un provvedimento non più impugnabile. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, mancando il presupposto fattuale del silenzio e quindi l’ingiustizia del danno. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate in ragione della peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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