Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Calabria n. 466 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuta meno l’esigenza conoscitiva sottesa all’istanza di accesso. Tale declaratoria non esonera il giudice dal provvedere sulle spese processuali, che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Ne consegue la condanna della pubblica amministrazione al rimborso delle spese quando il soddisfacimento della pretesa sia stato conseguito solo a seguito della sollecitazione costituita dalla presentazione del ricorso giurisdizionale. La condanna patrimoniale presuppone cioè che la p.a. abbia appagato la legittima esigenza dell’istante soltanto in virtù dell’iniziativa processuale della controparte.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una licenza per la gestione di una rivendita ordinaria di tabacchi lavorati in un Comune della provincia di Catanzaro, ottenuta nel 2015. Venuta a conoscenza dell’avvio di un procedimento relativo al trasferimento di un’altra rivendita, la stessa inoltrava via pec, in data 27.10.2023, istanza di accesso alla relativa documentazione. Non ricevendo riscontro, impugnava gli esiti della richiesta prospettando la formazione di un illegittimo silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 e chiedendo la connessa condanna ad adempiere.

Costituitesi le amministrazioni intimate, la difesa della ricorrente rappresentava in memoria di replica che in data 11 gennaio 2024 l’amministrazione aveva concesso l’ostensione documentale, dopo che l’esercizio era stato dapprima fissato al 9 gennaio 2024 e poi prorogato. Chiedeva quindi la refusione delle spese per soccombenza virtuale, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori costituiti.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che dagli atti di causa emerge l’integrale soddisfazione dell’esigenza conoscitiva sottesa all’istanza di accesso. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma espressamente richiamata nella parte motiva della decisione.

La cessazione della materia non preclude però l’esame della domanda accessoria sulle spese. Il Tribunale osserva che la legittima esigenza della ricorrente è stata appagata solo a seguito della sollecitazione dovuta alla presentazione del ricorso giurisdizionale. Si configura pertanto l’ipotesi della soccombenza virtuale, che impone di porre il carico delle spese a carico dell’amministrazione resistente.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo richiamato come giurisprudenza consolidata. Secondo tale orientamento, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Tra i precedenti citati figurano Cons. Stato, sez. IV, 23.09.2019, n. 6336, sez. VI, 15.06.2020, n. 3767, sez. VI, 16.03.2020, n. 1850, sez. III, 02.07.2021, n. 5083 e sez. III, 27.10.2023, n. 9287, oltre a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13.11.2023, n. 1435.

Da ciò consegue la condanna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso delle spese di lite, comprensive del contributo unificato, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Il Tribunale dispone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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