Ottemperanza decreto legge Pinto notifica titolo e termine dilatorio non necessari (TAR Calabria n. 475 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ex art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente che il creditore abbia inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo può nominare il commissario ad acta sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, e porre a carico dell’amministrazione anche le spese del giudizio di ottemperanza, comprensive del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce quale procuratore distrattario per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001, con il quale era stata disposta in suo favore la liquidazione della somma di Euro 552,42, di cui Euro 42,42 per spese e il resto a titolo di compensi professionali. Il titolo era munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione.

Il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato notificato, non si è costituito. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria, deducendo l’inerzia dell’amministrazione nonostante la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il thema decidendum concerne i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, afferma che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex l. n. 89/2001 non sono più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il presupposto dell’azione è invece individuato nella richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e nel decorso di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Quanto all’onere probatorio, il Collegio osserva che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere, richiamando Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e nomina, per il caso di inutile scadenza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni dall’istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Sulle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Consiglio di Stato, sentenza n. 1247 del 25.03.2016, e con distrazione in favore del difensore. Il contributo unificato è dovuto e va rimborsato dall’amministrazione. Il commissario nominato provvederà al pagamento delle spese in caso di mancata refusione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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